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Art. 95 c.p.c. - Spese del processo di esecuzione



Le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione sono a carico di chi ha subìto l'esecuzione, fermo il privilegio stabilito dal codice civile.

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Giurisprudenza
Cass., massima sent. n. 25002 del 10.10.2008
Nella procedura esecutiva per consegna o rilascio - in cui il sistema di liquidazione delle spese previsto dall'art. 611 cod. proc. civ. concerne esclusivamente le spese vive anticipate dall'istante e non anche le spese della rappresentanza tecnica, per le quali si può richiedere il provvedimento di ingiunzione - è consentito al creditore istante di intimare con il precetto (atto preliminare all'esecuzione, non avente natura processuale) il pagamento delle spese ad esso inerenti, senza preventiva liquidazione giudiziale, e di procedere, in caso di inottemperanza, al pignoramento, fermo restando il diritto del debitore di proporre opposizione all'esecuzione anche limitatamente a tale obbligazione, accessoria rispetto a quella portata dal titolo esecutivo.

Cass., massima ordinanza n. 28627 del 02.12.2008
In tema di spese inerenti la notificazione del titolo esecutivo e le attività di redazione e notificazione del precetto, costituendo esse un accessorio delle spese processuali riferibili al titolo esecutivo giudiziale (secondo un'interpretazione discendente dagli artt. 8 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 91, comma secondo, cod. proc. civ.), ne è dovuto il pagamento, da parte del debitore e quale conseguenza, di regola, del suo comportamento inadempiente rispetto a quanto stabilito nel titolo, quando esse - sulla scorta del c.d. principio di causalità - siano state sostenute dal creditore ed il relativo precetto sia stato anche solo consegnato per la notifica all'ufficiale giudiziario, allorchè in tale momento permanga ancora il predetto inadempimento; ne consegue che se successivamente il debitore, sia pur prima che la notifica del precetto si perfezioni anche nei suoi riguardi, provveda a pagare il debito di cui al titolo e le spese successive ma non quelle di redazione e notifica del precetto, ciò non preclude al creditore di procedere esecutivamente per queste ultime, in forza del medesimo titolo esecutivo, a meno che non sia accertato che egli ha compiuto tali attività, funzionali all'esercizio della pretesa esecutiva, violando il dovere di lealtà processuale di cui agli artt. 88 e 92, comma primo, c.p.c.

Cass., massima sent. n. 8634 del 29.05.2003
n virtù dell'espressa previsione di cui all'art. 95 c.p.c. ( secondo cui sono a carico di chi ha subito l'esecuzione le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione ), il recupero delle spese sostenute dai creditori può trovare realizzazione solo in caso dell'utile partecipazione di costoro alla distribuzione, all'esito di risultata fruttuosa esecuzione, che abbia cioè consentito la realizzazione di una massa attiva da distribuire, formata da quanto proviene dall'assoggettamento ad espropriazione del patrimonio del debitore (art. 2740 c.c.), comprensivo di beni e di crediti, a carico del quale vengono quindi in definitiva a gravare le spese dell'esecuzione. Ne consegue che, a parte le spese fatte nell'interesse comune dei creditori da soddisfarsi in prededuzione dalla massa attiva in ragione del privilegio che le assiste (artt. 2755, 2770 e 2777 c.c.), le altre spese sostenute dal creditore procedente e dai creditori intervenuti sono collocate nello stesso grado del credito, e possono trovare soddisfazione - al pari del credito per capitale ed interessi - solamente in caso di capienza.