Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032.
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065.
Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516.
Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.
Giurisprudenza
Cass. massima sentenza n. 23314 del 08.11.2007
Il diritto di satira, di rilevanza costituzionale, costituisce una manifestazione del diritto di critica che può esprimersi mediante la rappresentazione artistica della vignetta con la quale si realizza la riproduzione ironica di un fatto anche mediante lo strumento dell'inverosimiglianza e dell'iperbole al fine di suscitare il riso e sferzare il costume. Per la sua natura di giudizio soggettivo ed opinabile la satira è sottratta al parametro della verità ma soltanto i fatti espressi in modo apertamente difforme dalla realtà sono privi di capacità offensiva mentre la riproduzione apparentemente attendibile di un fatto di cronaca deve essere valutata secondo il criterio della continenza delle espressioni e delle immagini utilizzate. Non può, pertanto, essere riconosciuta la scriminante dell'esercizio del diritto di critica per le attribuzioni di condotte illecite e riprovevoli o moralmente disonorevoli, per gli accostamenti volgari o ripugnanti, per la deformazione dell'immagine in modo da suscitare disprezzo o dileggio perchè anche per la satira, la libertà di manifestazione del pensiero non può infrangere il rispetto di diritti fondamentali della persona.
Cass. massima sentenza n. 12420 del 16.05.2008
In tema di diffamazione a mezzo stampa, non é giuridicamente né logicamente corretto sostenere il prevalere del diritto all'onore ed alla reputazione sul diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero pure in chiave critica anche in presenza di capacità lesive estremamente ridotte, tali, quindi, da non giustificare in nessun caso detta prevalenza. Ed, invero qualunque critica che concerna persone é idonea a incidere in qualche modo in senso negativo sulla reputazione di qualcuno e, tuttavia, escludere il diritto di critica ogniqualvolta leda, sia pure in modo minimo, la reputazione di taluno, significherebbe negare il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero. Pertanto il diritto di critica può essere esercitato utilizzando espressioni di qualsiasi tipo anche lesive della reputazione altrui, purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione o comportamento preso di mira e non si risolvano in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato.
Cass. massima sent. n. 25 del 07.01.2009
In tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, qualora la narrazione di determinati fatti sia esposta insieme alle opinioni dell'autore dello scritto, in modo da costituire nel contempo esercizio di cronaca e di critica, la valutazione della continenza non può essere condotta sulla base di criteri solo formali, richiedendosi, invece, un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita; bilanciamento ravvisabile nella pertinenza della critica all'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, ma di quella interpretazione del fatto, che costituisce, assieme alla continenza, requisito per l'esimente dell'esercizio del diritto di critica.