Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in cancelleria in data 2.1.2007 parte ricorrente, premesso:
- di aver lavorato alle dipendenze dell'Azienda Consortile Trasporti Pubblici di Taranto, e, a seguito di mobilita interministeriale ex lege n. 544/88, di essere stato trasferito alle dipendenze del Ministero dell'Economia e Finanze con decorrenza dal 13.5.1996;
- di aver diritto, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del d.p.c.m. n. 325/88, allo stesso trattamento economico in atto al momento del suo trasferimento;
- di spettargli nella specie il trascinamento della indennità denominata "premio di fine esercizio", assimilabile ad una 14^ mensilità, prevista dall'art. 6 lettera C del CCNL di categoria fra la retribuzione normale del lavoratore;
- il Ministero della Economia e Finanze provvedeva invece ad inquadrarlo con esclusione dalla retribuzione delle somme afferenti al predetto "premio di fine esercizio";
- trattandosi di emolumento qualificabile "di natura accessoria" esso doveva essere erogato nel nuovo inquadramento come assegno ad personam, non riassorbibile, in 12 quote mensili annue in aggiunta alla retribuzione: la relativa somma di Lire 2.002.733 annue, dal 1.,7.1998 al 31.12.1996, non era mai stata a lui corrisposta chiedeva che questa A.G., in via principale, dichiarasse il proprio diritto a conseguire dal luglio 1998 l'assegno ad personam, non riassorbibile, in 12 quote mensili all'anno, in aggiunta alla retribuzione, in misura pari alla 14^ mensilità già percepita sino al 12.5.1996; e per l'effetto condannasse il Ministero dell'Economia e Finanze al pagamento in proprio favore, per le causali anzidette, della somma di Euro 7.776,81 maturati dal 1.7.1998 al 31.12.1996, oltre danno da svalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al soddisfo; in via subordinata, a riconoscere la differenza di retribuzione annua di Euro 362,07, pari a mensili Euro 27,85, maturata dal 1.7.98 e maturanda, e condannare il Ministero a detto pagamento in proprio favore, oltre danno da svalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Resisteva il Ministero convenuto.
La causa, istruita documentalmente, è stata all'odierna udienza discussa dal procuratore di parte ricorrente e decisa con separato dispositivo.
Motivi della decisione
Va osservato che, in linea generale, il passaggio da uno ad altro datore di lavoro comporta sempre l'inserimento del dipendente in una diversa realtà organizzativa e in un mutato contesto di regole normative e retributive, ancorché sia conservata l'anzianità pregressa per la ragione che non si è presenza di una nuova assunzione. Ne discende che, salva l'esistenza di regole diverse, il trattamento economico e normativo applicabile e, per principio generale, quello in atto presso il nuovo datore di lavoro (ex art. 2112 c.c.).
Ora, stabilisce l'art. 5 comma 2° del d.p.c.m. n. 325/88:
"Il dipendente trasferito e collocato nel ruolo dell'amministrazione ricevente nell'ordine spettantegli in base all'anzianità di qualifica e conserva, ove più favorevole, il trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento mediante l'attribuzione "ad personam" della differenza con il trattamento economico previsto per la qualifica di inquadramento".
Tuttavia la stessa la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che l'irriducibilità della retribuzione, prevista dall'art. 2103 cc, riguarda solo l'aspetto qualitativo delle mansioni, cioè la retribuzione che compensa il valore professionale intrinseco alle mansioni, mentre ne sono esclusi gli emolumenti legati a particolari modalità della prestazione, emolumenti corrisposti solo per compensare particolari disagi o difficoltà del lavoratore eccedenti l'ordinaria esecuzione della prestazione e, quindi, sopprimibili quando vengano meno le particolari situazioni che li hanno determinati (cfr. Cass. n.15517/00, n.11460/97).
Tale in verità, malgrado la sostenuta equiparazione alla 14^ mensilità, appare il c.d. "premio di fine esercizio" che pertanto, giustificato solo dalle modalità e caratteri particolari della prestazione di lavoro, non appare ingiustificatamente non computato dal Ministero della Economia e Finanze.
Per tali motivi la domanda principale va rigettata.
Quanto alla domanda subordinata, parte ricorrente si duole testualmente che dalla comparazione fra retribuzione annua percepita nel periodo ante - mobilità, pari a Lire 29.931.748, e quella post - mobilità, pari ad annue Lire 29.230.682, si riscontra una differenza pari a annue Lire 701.066, la cui messa erogazione rappresenta una violazione dell'art. 5 comma 2 d.p.c.m. 325/88, dell'art. 2103 c.c., nonché del precetto di cui all'art. 36 Cost."
Ebbene, se la rappresentazione in via di principio appare valida, va rilevato che, dalla disamina dei conteggi analitici allegati al ricorso, la retribuzione ante - mobilità si compone. di voci quali "indennità mensa, tratt. sostituivo, premio rec. prod., indennità giornaliera, premio rec. prod. giorn.", dalle quali scaturisce la differenza retributiva lamentata post - mobilita; voci tutte che appaiono - ancorché connotate da continuatività - qualificabili (a mente di quanta statuito dalla S.C. nelle sentenza cui si è fatto sopra riferimento) come emolumenti legati a particolari modalità della prestazione come effettuata presso l'Azienda Consortile di provenienza, emolumenti corrisposti solo per compensare particolari disagi o difficoltà del lavoratore eccedenti l'ordinaria esecuzione della prestazione e, quindi, sopprimibili quando una volta venute meno le particolari situazioni che li ebbero a determinare.
Per tali motivi la domanda va rigettata.
Poiché il Ministero è stato rappresentato da proprio funzionario ex art. 417 bis c.p.c., che non ha addotto di avere sostenuto spese vive (alle quali sole avrebbe avuto diritto), nulla va disposto in materia di spese."
P.Q.M.
Rigetta la domanda.
Nulla per le spese.