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Art. 77 c.p.c. - Rappresentanza del procuratore e dell'institore



Il procuratore generale e quello preposto a determinati affari non possono stare in giudizio per il preponente, quando questo potere non è stato loro conferito espressamente, per iscritto, tranne che per gli atti urgenti e per le misure cautelari.

Tale potere si presume conferito al procuratore generale di chi non ha residenza o domicilio nella Repubblica e all'institore.

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Formulario: Procura alle liti

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Cass., Sez. Un., sent. n. 24179 del 16.11.2009
In tema di rappresentanza processuale, il potere rappresentativo, con la correlativa facoltà di nomina dei difensori e conferimento di procura alla lite, può essere riconosciuto soltanto a colui che sia investito di potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, con la conseguenza che il difetto di poteri siffatti si pone come causa di esclusione anche della "legitimatio ad processum" del rappresentante, il cui accertamento, trattandosi di presupposto attinente alla regolare costituzione del rapporto processuale, può essere compiuto in ogni stato e grado del giudizio e quindi anche in sede di legittimità, con il solo limite del giudicato sul punto, e con possibilità di diretta valutazione degli atti attributivi del potere del potere rappresentativo.

Cass., Sez. I, sent. n. 1578 del 14.02.1995
La rappresentanza processuale, intesa come potere di agire o resistere in giudizio per il "dominus" e, in tale quadro, di conferire, in suo nome, la procura al difensore (rappresentanza a cui si riferisce l'art. 77 cod. proc. civ.) può essere attribuita ad un terzo solo insieme alla rappresentanza sostanziale in ordine al rapporto poi dedotto in giudizio. La rappresentanza che, in violazione di tale principio, sia stata attribuita con solo riferimento alla sfera processuale è invalida e comporta l'invalidità della procura alle liti sulla sua base conferita, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio.

Cass., Sez. I, sent. n. 9301 del 15.12.1987
Nel contratto per persona da nominare i rapporti tra il dichiarante e la persona nominata sono regolati dalla disciplina della rappresentanza volontaria e il contraente che si è riservata la facoltà di nomina assume la funzione di rappresentante del terzo nell'arco di tempo che corre dalla conclusione del contratto alla dichiarazione di nomina. Ne consegue che detta rappresentanza non cessa per le cause di estinzione del processo (artt. 286, 299 cod. proc. civ. e segg.) che riguardano soltanto la rappresentanza legale, mantenendo il dichiarante la legittimazione fino a quando il terzo nominato non abbia esercitato la facoltà di sostituirsi al primo.