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Art. 62 c.c. - Condizioni e forme della dichiarazione di morte presunta



La dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dall'articolo 60 può essere domandata quando non si è potuto procedere agli accertamenti richiesti dalla legge per la compilazione dell'atto di morte.

Questa dichiarazione è pronunziata con sentenza del tribunale su istanza del pubblico ministero o di alcuna delle persone indicate nei capoversi dell'articolo 50.

Il tribunale, qualora non ritenga di accogliere l'istanza di dichiarazione di morte presunta, può dichiarare l'assenza dello scomparso.

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Formulario: Ricorso per dichiarazione di morte presunta


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Tribunale di Ascoli Piceno, massima sentenza del 01.12.2010
A norma dell'art. 60 c.c., oltre che nel caso indicato dall'art. 58 c.c. che presuppone la già avvenuta dichiarazione di assenza di chi sia scomparso da almeno due anni (art. 49 c.c.), la morte presunta può essere dichiarata, tra l'altro, quando qualcuno è scomparso in operazioni belliche alle quali ha preso parte senza che si abbiano più notizie di lui e siano trascorsi due anni dall'entrata in vigore del trattato di pace ovvero tre anni dalla cessazione delle ostilità.

Corte d'Appello di Bologna, massima sentenza del 16.02.1950
Può essere dichiarata la morte presunta di chi sia scomparso in seguito a fatti dipendenti dalla situazione politico-militare bellica e postbellica, anche se l'ultima notizia dello scomparso non sia tale da farne ritenere l'avvenuta morte.