Il cancelliere e l'ufficiale giudiziario sono civilmente responsabili:
1) quando, senza giusto motivo, ricusano di compiere gli atti che sono loro legalmente richiesti oppure omettono di compierli nel termine che, su istanza di parte, è fissato dal giudice dal quale dipendono o dal quale sono stati delegati;
2) quando hanno compiuto un atto nullo con dolo o colpa grave.
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Giurisprudenza
Cass. massima sent. n. 5583 del 09.04.2003
In tema di esecuzione forzata, il pignoramento - quale atto
dell'ufficiale giudiziario - che venga eseguito da ufficiale giudiziario
territorialmente incompetente non è inesistente (per tale dovendosi
intendere l'atto del processo privo degli elementi essenziali indicati
nel modello delineato dalla legge e, pertanto, esorbitante dallo schema
legale, come nel caso di atto esecutivo compiuto da soggetto che non
condivide in alcun modo le funzioni proprie dell'ufficiale giudiziario,
come accade per i commessi addetti all'U.N.E.P.) bensì affetto da
nullità, da farsi valere con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c..