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Art. 49 c.c. - Dichiarazione di assenza



Trascorsi due anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia, i presunti successori legittimi e chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui possono domandare al tribunale competente, secondo l'articolo precedente, che ne sia dichiarata l'assenza.
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Vedi formulario: Ricorso per dichiarazione di assenza

Cenni sul procedimento
I successori legittimi dell'assente, nel momento in cui sianodecorsi due anni senza che si abbiano più notizie della persona, possono chiedere la dichiarazione di assenza al Tribunale del luogo dell’ultimo domicilio ovvero dell'ultima residenza.

Il medesimo Tribunale, su istanza di chiunque vi abbia interesse o del P.M., può ordinare (al passaggio in giudicato della dichiarazionedi assenza) l'apertura degli atti di ultima volontà dell’assente, che qyuindi saranno eseguiti.

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Giurisprudenza
Cass. massima, sent. n. 4338 del 24.10.1989
Il curatore dello scomparso, in quanto abilitato, ai sensi dell'art. 48 c.c., alla conservazione del patrimonio della persona scomparsa, nel quale rientra anche il diritto, precedentemente acquisito dalla stessa, al trattamento di pensione di vecchiaia, è legittimato a riscuotere, non "iure proprio" ma in nome e per conto dello scomparso, i ratei pensionistici a questo spettanti, senza che a tale legittimazione - la quale, in mancanza di limiti temporali imposti dal provvedimento di nomina, permane per tutto il periodo della scomparsa, fino alla promozione del procedimento per la dichiarazione di assenza - sia di ostacolo la mancata prova dell'esistenza in vita del pensionato ai sensi 69 c.c., essendo tale norma inapplicabile alla specie per l'indubitabile anteriorità dell'insorgenza del diritto alla pensione rispetto alla scomparsa del suo titolare.