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Art. 44 c.c. - Trasferimento della residenza e del domicilio



Il trasferimento della residenza non può essere opposto ai terzi di buona fede, se non è stato denunciato nei modi prescritti dalla legge.

Quando una persona ha nel medesimo luogo il domicilio e la residenza e trasferisce questa altrove, di fronte ai terzi di buona fede si considera trasferito pure il domicilio, se non si è fatta una diversa dichiarazione nell'atto in cui è stato denunciato il trasferimento della residenza.

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Lart. 31 disp. att. c.c. prevede che: "Il trasferimento della residenza si prova con la doppia dichiarazione fatta al comune che si abbandona e a quello dove s'intende fissare dimora abituale. Nella dichiarazione fatta al comune che si abbandona deve risultare il luogo in cui è fissata la nuova residenza".
Si ritiene, peraltro che  il principio per cui i certificati anagrafici hanno valore meramente presuntivo (e, quindi, contrastabile con ogni mezzo di prova) circa la residenza della persona alla quale si riferiscono trova limite nella tutela ex art 44 c.c. e 31 disp. att. c.c. dei terzi di buona fede, cui non è opponibile il trasferimento di residenza ove non sia stata fatta la doppia dichiarazione al Comune della nuova residenza ed a quello della precedente. Pertanto, mentre tali terzi possono dimostrare con ogni mezzo la situazione reale ed obiettiva diversa da quella emergente dai documenti anagrafici, non è invece consentito all'interessato, in mancanza della predetta dichiarazione, di provare "aliunde", contro le risultanze dei suindicati certificati, il mutamento "de facto" della propria residenza.