Il trasferimento della residenza non può essere opposto ai terzi di buona fede, se non è stato denunciato nei modi prescritti dalla legge.
Quando una persona ha nel medesimo luogo il domicilio e la residenza e trasferisce questa altrove, di fronte ai terzi di buona fede si considera trasferito pure il domicilio, se non si è fatta una diversa dichiarazione nell'atto in cui è stato denunciato il trasferimento della residenza.
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Lart. 31 disp. att. c.c. prevede che: "Il trasferimento della residenza si prova con la doppia dichiarazione
fatta al comune che si abbandona e a quello dove s'intende fissare
dimora abituale. Nella dichiarazione fatta al comune che si abbandona
deve risultare il luogo in cui è fissata la nuova residenza".
Si ritiene, peraltro che il principio per cui i certificati anagrafici hanno valore meramente
presuntivo (e, quindi, contrastabile con ogni mezzo di prova) circa la
residenza della persona alla quale si riferiscono trova limite nella
tutela ex art 44 c.c. e 31 disp. att. c.c. dei terzi di buona fede, cui non è opponibile il trasferimento di
residenza ove non sia stata fatta la doppia dichiarazione al Comune
della nuova residenza ed a quello della precedente. Pertanto, mentre
tali terzi possono dimostrare con ogni mezzo la situazione reale ed
obiettiva diversa da quella emergente dai documenti anagrafici, non è
invece consentito all'interessato, in mancanza della predetta
dichiarazione, di provare "aliunde", contro le risultanze dei suindicati
certificati, il mutamento "de facto" della propria residenza.