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Art. 1 c.c. - Capacità giuridica.


La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita.

I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita.
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Per capacità giuridica s'intende, generalmente, l'attitudine o idoneità del soggetto ad essere titolare di diritti e di doveri. Tale istituto si distingue dalla capacità d'agire, che invece corrisponde all'idoneità a svolgere attività giuridica da parte del medesimo soggetto e che, normalmente, si acquista al compimento della maggiore età.
La capacità giuridica è, invero, riconosciuta e garantita ugualmente a tutti gli individui, in ragione degli articoli 2 e 3 della Carta Costituzionale.
Come indicato al comma 1 dell'articolo in commento, la capacità giuridica si acquista al momento della nascita. Sulla base di tale presupposto è stato, ad esempio, ritenuto risarcibile il danno alla salute subito per imperizia del medico durante la vita prenatale (Cass. sent. n. 5881/2000). Ovviamente, ai fini dell'acquisto della capacità giuridica il feto, al momento del distacco con il grembo materno deve possedere il requisito della vitalità.
In taluni casi, poi, il nasciuturo acquista dei diritti ancor prima di nascere: infatti ad esempio il concepito può essere istituito erede ovvero è possibile autorizzarsi la madre ad agire per la dichiarazione giudiziale di paternità contro il padre, allorchè concorranno specifiche e gravi circostanze e vi sia interesse del nascituro.
La capacità giuridica, diversamente si perde con la morte, definita in dottrina come la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo (c.d. morte celebrale).
Tuttavia, in alcuni casi, esistono le c.d. incapacità giuridiche relative, che sussistono ogni qual volta un soggetto, per una sua particolare posizione o status, non può svolgere un rapporto giuridico con un altro soggetto (ad esempio, nei casi di indegnità a succedere, in quello di impossibilità a contrarre matrimonio con il fratello germano ex articoli 87 e 88 c.c. ovvero nel caso di divieto di cessione dei beni ex art. 126 c.c.).

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