Icone

                               
Formulario è un servizio gratuito. Aiutaci a mantenere aperta la partecipazione a tutti, semplicemente cliccando "Mi piace". A te non costa nulla, per noi vuol dire molto

Art. 185 c.p. - Restituzioni e risarcimento del danno



Art. 185 c.p. - Ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili.

Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui.

Giurisprudenza sull'art. 185 c.p.
Cass., Sez. Unite, sent. n. 6538 del 18.03.2010
La costituzione di parte civile del curatore fallimentare nel procedimento penale per bancarotta fraudolenta a carico del fallito (nella specie, a carico degli amministratori della società fallita) non determina l'estinzione del giudizio civile precedentemente introdotto ai sensi dell'art. 64 della legge fall., né la sospensione di quello introdotto successivamente, neppure nel caso in cui il curatore sia stato autorizzato ad estendere la domanda risarcitoria, fondata sui medesimi fatti, al terzo convenuto nel giudizio civile, in qualità di responsabile civile, in quanto si tratta di domande diverse ed, anzi, aventi "causae petendi" opposte, dato che la domanda risarcitoria si fonda su di un fatto illecito-reato e l'altra riguarda un atto lecito, che può essere dichiarato inefficacie anche qualora al disponente ed al beneficiario non si possa rimproverare alcunché; inoltre, il "petitum" dell'azione risarcitoria è rivolto a conseguire la reintegrazione del patrimonio del soggetto depauperato dall'illecito mediante la corresponsione dell'equivalente pecuniario del pregiudizio subito, mentre, nella fattispecie di cui all'art. 64 della legge fall., l'azione ha per oggetto la sanzione di inefficacia del pagamento eseguito dal "solvens" e la restituzione della somma pagata assume carattere strumentale al fine della ricostituzione della massa fallimentare nella consistenza originaria. 

Cass., sent. n. 482 del 13-01-2009
In tema di diffamazione, il significato delle parole dipende dall'uso che se ne fa e dal contesto comunicativo in cui si inseriscono e, quindi, l'evento lesivo della reputazione altrui può ben realizzarsi, oltre che per il contenuto oggettivamente offensivo della frase autonomamente considerata, anche perché il contesto, in cui la stessa è pronunciata, determina un mutamento del significato apparente della frase altrimenti non diffamatoria, dandole quanto meno un contenuto allusivo, percepibile dall'uomo medio. Ne consegue che il giudice di merito deve valutare le parole nel momento dinamico in cui, sposandosi col contesto della funzione semantica di tutti gli altri segnali, le stesse possono dar luogo alla proliferazione di ulteriori significati, in modo che ricostruire il dato materiale dell'illecito vuol dire risalire alla significazione assunta come risultato finale.

Nessun commento:

Posta un commento