E' ammessa l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale se si tratta di prove assunte nell'incidente probatorio o nel dibattimento.
E' ammessa l'acquisizione di verbali di prove assunte in un giudizio civile definito con sentenza che abbia acquistato autorità di cosa giudicata.
Nei casi previsti dai commi 1 e 2 i verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati contro l'imputato soltanto se il suo difensore ha partecipato all'assunzione della prova o se nei suoi confronti fa stato la sentenza civile.
E' comunque ammessa l'acquisizione della documentazione di atti che non sono ripetibili. Se la ripetizione dell'atto è divenuta impossibile per fatti o circostanze sopravvenuti, l'acquisizione è ammessa se si tratta di fatti o circostanze imprevedibili.
Al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2, 2-bis e 3, i verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati nel dibattimento soltanto nei confronti dell'imputato che vi consenta; in mancanza di consenso, detti verbali possono essere utilizzati per le contestazioni previste dagli articoli 500 e 503.
Salvo quanto previsto dall'articolo 190-bis, resta fermo il diritto delle parti di ottenere a norma dell'articolo 190 l'esame delle persone le cui dichiarazioni sono state acquisite a norma dei commi 1, 2, 2-bis e 4 del presente articolo.
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Giurisprudenza sull'art. 238 c.p.p.
Cass., massima sentenza n. 22265 del 23.04.2008
La consulenza tecnica d'ufficio disposta in un giudizio civile non ancora definito con sentenza passata in giudicato, non può essere acquisita nel processo penale in ragione di quanto disposto dall'art. 238, comma secondo, c.p.c.
Cass., massima sentenza n. 2774 del 15.03.1996
In materia di prove documentali, poiché il nuovo sistema processuale, oltre alle regole di carattere generale dettate dagli artt. 234 e 238 cod. proc. pen., contiene una specifica disposizione - l'art. 78 disp. att. c.p.p., che consente l'acquisizione di atti compiuti da un'autorità giudiziaria straniera, nonché, indipendentemente dal consenso delle parti, di atti non ripetibili, compiuti dalla Polizia straniera, dopo l'esame testimoniale dei loro autori - devono ritenersi valide ed utilizzabili le intercettazioni telefoniche eseguite all'estero, nella certezza (nella specie, fondata sulla deposizione degli agenti della Polizia straniera operanti) della loro esecuzione nel pieno rispetto della legge processuale locale.
Cass., massima sentenza n. 21673 del 2009
a sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza richiesti per l'adozione di provvedimenti di cautela personale nella fase delle indagini preliminari può essere accertata anche mediante l'acquisizione della documentazione di atti compiuti autonomamente da autorità straniere in un diverso procedimento penale all'estero, anche al di fuori dei limiti stabiliti per la loro utilizzabilità dagli articoli 238 c.p.c. e 78 disp. attuazione c.p.c..
Cass., massima sentenza n. 17705 del 20.04.2010
Sono utilizzabili le videoregistrazioni acquisite in copia - attestata come conforme all'originale esistente in procedimento riguardante i medesimi fatti e oggetto di separazione perché relativo ad imputati maggiorenni - senza necessità di perizia o di partecipazione della difesa all'acquisizione, in quanto esse costituiscono documentazione di attività investigativa, integrate nel verbale che deve accompagnarle, descrittivo di atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria, e non documenti, e confluiscono nel materiale probatorio come prove atipiche previste dall'art. 189 c.p.c.
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