Le misure di sicurezza non possono essere revocate se le persone ad esse sottoposte non hanno cessato di essere socialmente pericolose.
La revoca non può essere ordinata se non è decorso un tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge per ciascuna misura di sicurezza.
Giurisprudenza sull'art. 207 c.p.
Cass., massima sentenza n. 1955 del 14.12.1983
Il nuovo regime della revoca anticipata delle misure di sicurezza, risultante dalla sentenza n. 110 del 1974 della Corte Costituzionale e dagli artt. 70 e 89 della legge sull'ordinamento penitenziario, comporta l'attribuzione della relativa competenza all'autorità giudiziaria, anziché, come nel testo originario dell'art. 207 del codice penale, al Ministro della giustizia, ma non incide sull'essenza dell'istituto che continua a porsi come eccezione rispetto alla regola della compiuta esecuzione della misura sino alla scadenza del periodo minimo.
Il nuovo regime della revoca anticipata delle misure di sicurezza, risultante dalla sentenza n. 110 del 1974 della Corte Costituzionale e dagli artt. 70 e 89 della legge sull'ordinamento penitenziario, comporta l'attribuzione della relativa competenza all'autorità giudiziaria, anziché, come nel testo originario dell'art. 207 del codice penale, al Ministro della giustizia, ma non incide sull'essenza dell'istituto che continua a porsi come eccezione rispetto alla regola della compiuta esecuzione della misura sino alla scadenza del periodo minimo.
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