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art. 206 c.p. - Applicazione provvisoria delle misure di sicurezza



Durante l'istruzione o il giudizio, può disporsi che il minore di età, o l'infermo di mente, o l'ubriaco abituale, o la persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti, o in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti, siano provvisoriamente ricoverati in un riformatorio o in un manicomio giudiziario, o in una casa di cura e di custodia.

Il giudice revoca l'ordine, quando ritenga che tali persone non siano più socialmente pericolose.

Il tempo dell'esecuzione provvisoria della misura di sicurezza è computato nella durata minima di essa.

Giurisprudenza sull'art. 206 c.p.
cass., massima Sent. n. 21337 del 24.04.2008
Il criterio di "fungibilità" di cui all'art. 657, comma primo, c.p.p. non è applicabile tra pena e misura di sicurezza detentiva tranne nel caso in cui quest'ultima sia provvisoriamente applicata in corso di contrasti cautelari. Ne consegue che la fungibilità non opera nel caso in cui sia applicata definitivamente anche la misura di sicurezza poiché l'intero periodo di privazione della libertà personale non può essere computato ad un tempo come internamento per misura di sicurezza detentiva e come espiazione della pena inflitta.

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