TRIBUNALE ORDINARIO DI: .....
SEZIONE FALLIMENTARE
FALLIMENTO: ..... n. .....
GIUDICE DELEGATO: Dr. .....
ACCETTAZIONE CARICA DI CURATORE
Ill.mo signor Giudice Delegato del fallimento in epigrafe indicato,
il sottoscritto Dr. ....., con studio in ....., nominato Curatore del fallimento suddetto con sentenza n. ... in data ....., con il presente atto
COMUNICA
di accettare l'incarico conferitogli.
Dichiara inoltre che non sussistono le condizioni di incompatibilità previste dall'art. 28, R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
Con osservanza.
luogo, data e firma del curatore accettante
___
Art. 28 R.D. n. 267 del 16.3.1942 (Requisiti per la nomina a curatore)
Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore:
a) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti
b) studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di cui alla lettera a). In tale caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;
c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento.
Non possono essere nominati curatore il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa durante i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi con il fallimento.
Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore:
a) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti
b) studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di cui alla lettera a). In tale caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;
c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento.
Non possono essere nominati curatore il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa durante i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi con il fallimento.
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