art. 195 cpp - Testimonianza indiretta



art. 195 cpp - Quando il testimone si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone, il giudice, a richiesta di parte, dispone che queste siano chiamate a deporre.

Il giudice può disporre anche di ufficio l'esame delle persone indicate nel comma 1.

L'inosservanza della disposizione del comma 1 rende inutilizzabili le dichiarazioni relative a fatti di cui il testimone abbia avuto conoscenza da altre persone, salvo che l'esame di queste risulti impossibile per morte, infermità o irreperibilità.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli articoli 351 e 357, comma 2, lettere a) e b). Negli altri casi si applicano le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche quando il testimone abbia avuto comunicazione del fatto in forma diversa da quella orale.

I testimoni non possono essere esaminati su fatti comunque appresi dalle persone indicate negli articoli 200 e 201 in relazione alle circostanze previste nei medesimi articoli, salvo che le predette persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati.

Non può essere utilizzata la testimonianza di chi si rifiuta o non è in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell'esame.

Giurisprudenza sull'art. 195 cpp

Cass. massima sentenza n. 9801 del 29.11.2006
La testimonianza "de relato" è inutilizzabile solo quando sulla richiesta di parte il giudice non chiami a deporre il teste diretto, ma quando il teste diretto, chiamato, non abbia risposto, non sussiste più alcuna limitazione al valore probatorio delle testimonianze indirette, che devono essere configurate, al pari di ogni altra prova storica, come rappresentazione dello stesso fatto che si assume di voler provare, sia pure soggettivamente mediata attraverso il testimone indiretto e non come prova logica o indizio, dal quale desumere un fatto diverso.

Cass. massima sentenza n. 2340 del 31.05.1995
Nella fase delle indagini preliminari, essendo questa destinata all'acquisizione non di prove, ma di fonti di prova, non sono operanti i divieti e le limitazioni concernenti la testimonianza "de auditu", quali previsti dall'art. 195 cpp. Ne consegue che non perdono efficacia indiziante, ai fini di cui all'art. 273, comma primo, cpp

Cass. massima sentenza n. 41040 del 24.09.2008
La polizia giudiziaria, al fine di sviluppare le indagini in merito a quanto appreso, può utilizzare le dichiarazioni rese dall'indagato nell'immediatezza del fatto senza la presenza del difensore e sugli esiti di tali indagini, nonché sugli elementi raccolti a seguito delle indicazioni ricevute dall'indagato, è legittima l'acquisizione nel dibattimento della testimonianza dell'ufficiale di polizia giudiziaria che tali accertamenti ha svolto.

Cass. massima sentenza n. 35728 del 14.06.2007
In tema di reati contro la libertà sessuale, le dichiarazioni rese dal minore al perito e registrate sono utilizzabili anche senza la sua audizione diretta, qualora quest'ultima sia idonea a turbare il suo equilibrio psichico.

Cass. massima sentenza n. 46023 del 07.11.2007
Il contenuto dell'intercettazione di un colloquio tra un ufficiale di P.G. ed un soggetto indagato è inutilizzabile, in considerazione sia del divieto di utilizzazione di dichiarazioni indizianti provenienti da soggetto che doveva essere sentito sin dall'inizio quale persona sottoposta alle indagini con le garanzie previste dall'art. 63 cpp, comma 2, sia del divieto di testimonianza "de relato" sulle dichiarazioni della persona sottoposta alle indagini previsto dall'art. 195, comma quarto, e dall'art. 62 cpp.

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