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art. 195 cpc - Processo verbale e relazione



art. 195 cpc - Delle indagini del consulente si forma processo verbale, quando sono compiute con l'intervento del giudice istruttore, ma questi può anche disporre che il consulente rediga relazione scritta.

Se le indagini sono compiute senza l'intervento del giudice, il consulente deve farne relazione, nella quale inserisce anche le osservazioni e le istanze delle parti.

La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all’udienza di cui all’articolo 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse.

Giurisprudenza sull'art. 195 cpc
Cass., massima sentenza n. 23063 del 30-10-2009
Qualora nel corso del giudizio di merito vengano espletate più consulenze tecniche in tempi diversi con risultati difformi, il giudice può seguire il parere che ritiene più congruo o discostarsene, dando adeguata e specifica giustificazione del suo convincimento; in particolare, quando intenda uniformarsi alla seconda consulenza, non può limitarsi ad una adesione acritica ma deve giustificare la propria preferenza indicando le ragioni per cui ritiene di disattendere le conclusioni del primo consulente, salvo che queste risultino criticamente esaminate dalla nuova relazione. 

Cass., massima sentenza n. 4898 del 01-03-2010
In tema di giudizio di cassazione, avuto riguardo al combinato disposto dai commi secondo, n. 4, e terzo dell'art. 369 cpc, nella formulazione di cui al d.lgs. n. 40 del 2006, che prevedono, a pena di improcedibilità, l'onere, per il ricorrente, di depositare gli atti predetti nel termine perentorio fissato per il deposito del ricorso per cassazione e prescrivono, altresì, l'onere di richiedere la trasmissione del fascicolo d'ufficio alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e di depositare tale richiesta insieme al ricorso, gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi dei quali il legislatore ha imposto il deposito, a pena di improcedibilità del ricorso, sono quelli che non fanno parte del fascicolo d'ufficio del giudizio nel quale è stata pronunciata la sentenza impugnata. Ne consegue che, ove, come nella specie, il fascicolo d'ufficio non comprenda la relazione scritta del consulente tecnico d'ufficio e il ricorrente, a sostegno della denunciata insufficienza e illogicità della motivazione della sentenza impugnata, ne abbia trascritto passaggi non censurati dalla controparte per difformità dall'effettivo contenuto delle osservazioni e conclusioni dell'ausiliare nominato dal giudice, devono ritenersi ottemperati gli oneri previsti a pena di improcedibilità del ricorso.

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