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Art. 186 c.p.c. - Pronuncia dei provvedimenti



Art. 186 c.p.c. - Sulle domande e sulle eccezioni delle parti, il giudice istruttore, sentite le loro ragioni, dà in udienza i provvedimenti opportuni; ma può anche riservarsi di pronunciarli entro i cinque giorni successivi.

Giurisprudenza sull'art. 186 c.p.c.
Cass., massima sent. n. 12609 del 16.12.1998
L'ordinanza con la quale il giudice, ai sensi dell'art. 186 quater c.p.c. nel rigettare l'istanza di condanna, dopo la chiusura dell'istruttoria, al pagamento di una somma per responsabilità extracontrattuale, non ha statuito sulle spese processuali, non è ricorribile per Cassazione, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, perché espressamente revocabile e perciò provvisoria, dovendosi, peraltro negare che una siffatta natura del provvedimento sia incompatibile con la condanna alle spese, la cui possibilità del resto, deriva anche da un'interpretazione adeguatrice della norma di previsione, in relazione ai principi di cui agli artt. 3 e 24 Cost.

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