Icone

                               
Formulario è un servizio gratuito. Aiutaci a mantenere aperta la partecipazione a tutti, semplicemente cliccando "Mi piace". A te non costa nulla, per noi vuol dire molto

Art. 67 legge fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie



Art. 67 legge fallimentare (L.F.) - Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:
1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso;
2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento;
3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti;
4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.
Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento.
Non sono soggetti all'azione revocatoria:
a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso;
b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca;
c) le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell’articolo 2645-bis del codice civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado, ovvero immobili ad uso non abitativo destinati a costituire la sede principale dell'attività d'impresa dell'acquirente, purché alla data di dichiarazione di fallimento tale attività sia effettivamente esercitata ovvero siano stati compiuti investimenti per darvi inizio;
d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria; un professionista indipendente designato dal debitore, iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 28, lettere a) e b) deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano; il professionista è indipendente quando non è legato all'impresa e a coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo; il piano può essere pubblicato nel registro delle imprese su richiesta del debitore;
e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata, nonché dell'accordo omologato ai sensi dell'articolo 182-bis, nonché gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dopo il deposito del ricorso di cui all'articolo 161;
f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito;
g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali di amministrazione controllata e di concordato preventivo.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano all'istituto di emissione, alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

_________________

Giurisprudenza sull'art. 67 della legge fallimentare

Cass., massima sentenza n. 5621 del 16.09.1986
Ai fini della revocatoria fallimentare, l'effetto estintivo del "pactum de compensando" - a differenza del pagamento rispetto al rapporto che ne costituisce la causa - non può considerarsi distinto atto giuridico rispetto all'accordo che lo prevede, né di conseguenza è autonomamente revocabile, seguendo automaticamente tale accordo che solo può costituire oggetto della domanda di revoca. Pertanto è revocabile, ai sensi dell'art. 67, comma secondo, della legge fallimentare il patto di compensazione soltanto ove posto in essere entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, senza che possa rilevare che entro tale anno si sia verificato l'effetto compensativo.

CAss., massima sent. n. 2441 del 03.02.2006
In tema di revocatoria fallimentare, per la configurazione di un atto estintivo di debiti non effettuato con denaro o con altri mezzi normali di pagamento, ai sensi dell'art. 67, primo comma, n. 2, legge fallimentare, è necessario che l'estinzione di una precedente passività costituisca uno scopo ulteriore rispetto alla causa tipica dell'atto, ossia che il fine economico individuale di esso sia quello di costituire uno strumento per conseguire in modo indiretto il soddisfacimento del credito, e sono le circostanze concrete che consentono di accertare se l'atto abbia mantenuto la sua funzione tipica, ovvero sia stato posto in essere per uno scopo ulteriore e diverso, all'esito di una valutazione nella quale assume rilievo pregnante l'accertamento dell'interesse del creditore alla stipula dell'atto per ragioni differenti ed ulteriori rispetto a quelle (l'intento, cioè, di ottenere comunque il soddisfacimento della propria pretesa, accettandone appunto per questo l'estinzione con mezzi diversi dal denaro o a questo equivalenti) che, invece, fondano la presunzione di "scientia decoctionis" stabilita dalla norma. Siffatta valutazione - implicante un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e sindacabile nel giudizio di cassazione soltanto per vizio della motivazione - deve essere improntata ad un criterio rigoroso, trattandosi di vincere una presunzione fondata sull' "id quod plerumque accidit", onde eventuali dubbi sul punto vanno sciolti in danno del creditore. 

Nessun commento:

Posta un commento