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Art. 183 c.p. - Concorso di cause estintive



Art. 183 c.p. Le cause di estinzione del reato o della pena operano nel momento in cui esse intervengono.

Nel concorso di una causa che estingue il reato con una causa che estingue la pena, prevale la causa che estingue il reato, anche se è intervenuta successivamente.

Quando intervengono in tempi diversi più cause di estinzione del reato o della pena, la causa antecedente estingue il reato o la pena, e quelle successive fanno cessare gli effetti che non siano ancora estinti in conseguenza della causa antecedente.

Se più cause intervengono contemporaneamente, la causa più favorevole opera l'estinzione del reato o della pena; ma anche in tal caso, per gli effetti che non siano estinti in conseguenza della causa più favorevole, si applica il capoverso precedente.

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Giurisprudenza sull'art. 183 c.p.
Cass., massima sentenza n. 3811 del 28.04.1984
Nell'ipotesi in cui il reato sia estinto per amnistia, la prescrizione - intervenuta successivamente - non incide sugli effetti civili. Gli effetti, oggetto della previsione dell'art. 183, terzo comma, c.p., sono infatti solo quelli penali, suscettibili di essere travolti da una causa estintiva del reato. Estraneo a questa previsione è l'obbligo delle restituzioni e del risarcimento del danno, derivati dall'illecito, regolato dall'art. 185 cod. pen. Detta obbligazione, in base all'art. 198 c.p. e all'art. 2947 c.c., in nessun caso è travolta dalla estinzione del reato. Ne consegue che il giudice penale dell'impugnazione è tenuto, in applicazione dell'art. 12 della legge 3 agosto 1978 n. 405, a pronunciarsi sul gravame ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.
Sez. IV, sent. n. 
Cass., massima sent. n. 12338 del 13.09.1990
La valenza paritaria dell'amnistia e della prescrizione, già ritenuta sussistente nel vigore della legge 3 agosto 1978 n. 405 e alla luce delle disposizioni contenute nell'art. 12 di detta legge, che contemplano decisione sugli effetti civili unicamente nel caso della applicazione dell'amnistia, è stata confermata in maniera risolutiva dall'art. 578 c.p.p. - applicabile ai procedimenti proseguiti con le norme anteriormente vigenti (art. 245, n. 2, lett. n), del D.Lgs. 28 luglio 1989 n. 271) - il quale ha espressamente stabilito che la decisione sugli effetti civili da parte del giudice "ad quem" in presenza di una sentenza di condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno in favore della parte civile, deve essere pronunciata in caso di estinzione del reato sia per amnistia e sia per prescrizione.

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