Le parti, senza bisogno di mezzi d'impugnazione, possono proporre al collegio, quando la causa è rimessa a questo a norma dell'articolo 189, tutte le questioni risolute dal giudice istruttore con ordinanza revocabile.
L'ordinanza del giudice istruttore, che non operi in funzione di giudice unico, quando dichiara l'estinzione del processo è impugnabile dalle parti con reclamo immediato al collegio.
Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni, decorrente dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza, o altrimenti decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza medesima.
Il reclamo è presentato con semplice dichiarazione nel verbale d'udienza, o con ricorso al giudice istruttore.
Se il reclamo è presentato in udienza, il giudice assegna nella stessa udienza, ove le parti lo richiedano, il termine per la comunicazione di una memoria, e quello successivo per la comunicazione di una replica. Se il reclamo è proposto con ricorso, questo è comunicato a mezzo della cancelleria alle altre parti, insieme con decreto, in calce, del giudice istruttore, che assegna un termine per la comunicazione dell'eventuale memoria di risposta. Scaduti tali termini, il collegio provvede entro i quindici giorni successivi.
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Giurisprudenza sull'art. 178 c.p.c.
Cass., massima sent. n. 8932 del 18.04.2006
Le ordinanze con le quali il giudice istruttore (ovvero il collegio) decide sulle richieste di ammissione dei mezzi istruttori e che dispongono circa l'istruzione della causa sono (normalmente) revocabili, anche implicitamente. Esse, comunque, non pregiudicano il merito della decisione della controversia, non essendo pertanto idonee ad acquistare efficacia di giudicato, né spiegano alcun effetto preclusivo, qualsiasi questione potendo essere nuovamente trattata in sede di decisione. Al giudice è, infatti, consentito, in sede di valutazione delle prove, considerare irrilevante anche l'oggetto di una prova testimoniale precedentemente ammessa ed espletata.
Cass., Sezioni Unite, massima sent. n.15688 del 02.07.2010
I provvedimenti dichiarativi dell'estinzione del giudizio adottati dai commissari per la liquidazione degli usi civici, anche qualora siano adottati impropriamente in forma di ordinanza, hanno natura di sentenza in quanto definiscono il giudizio, sicché non sono modificabili né revocabili dallo stesso giudice, ma impugnabili con reclamo alla Corte d'appello di Roma, in mancanza del quale acquistano efficacia di giudicato.
Cass., massima sent. n.17444 del 30.08.2004
Non è proponibile il regolamento di competenza contro il provvedimento del giudice dell'esecuzione di negazione della propria competenza, posto che, stante la particolare natura e struttura del processo di esecuzione, va esclusa l'applicabilità nel medesimo, in via generale, delle impugnazioni previste per il processo di cognizione, e quindi anche del regolamento di competenza; ne consegue che gli eventuali vizi che riguardano detto provvedimento possono essere fatti valere, oltre che attraverso l'istanza di revoca, solo attraverso il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, atteso che l'errore sulla competenza può essere considerato come rientrante nel concetto di "irregolarità" di cui all'art. 617 c.p.c..
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