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Art. 170 c.p.c. - Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento



Dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti.

E' sufficiente la consegna di una sola copia dell'atto anche se il procuratore è costituito per più parti.

Le notificazioni e le comunicazioni alla parte che si è costituita personalmente si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto.

Le comparse e le memorie consentite dal giudice si comunicano mediante deposito in cancelleria oppure mediante notificazione o mediante scambio documentato con l'apposizione sull'originale, in calce o in margine, del visto della parte o del procuratore.

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Giurisprudenza sull'art. 170 c.p.c.
Cass., massima sentenza n. 7818 del 04-04-2006
La notificazione dell'atto di impugnazione a più parti presso un unico procuratore, eseguita mediante consegna di una sola copia o di un numero di copie inferiori rispetto alle parti cui l'atto è destinato, non è inesistente, ma nulla; il relativo vizio può essere sanato, con efficacia "ex tunc", con la costituzione in giudizio di tutte le parti cui l'impugnazione è diretta, ovvero con la rinnovazione della notificazione, da eseguire in un termine perentorio assegnato dal giudice a norma dell'art. 291 c.p.c., con la consegna di un numero di copie pari a quello dei destinatari, tenuto conto di quella o di quelle già consegnate.

Cass., massima sentenza n. 5079 del 03-03-2010
In tema di notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento, ove il difensore trasferisca lo studio professionale, presso cui la parte abbia eletto domicilio, ai sensi dell'art. 170 c.p.c., ad indirizzo diverso da quello risultante dagli atti del processo, egli ha l'onere di comunicare alla cancelleria del giudice adito, con mezzi idonei e tempestivi, la relativa variazione, per conferire ad essa rilevanza giuridica ai fini delle comunicazioni e/o delle notificazioni di pertinenza della cancelleria medesima; in mancanza, tali comunicazioni e/o notificazioni possono eseguirsi e perfezionarsi nel luogo risultante dagli atti del processo, senza che la cancelleria del giudice adito sia previamente tenuta ad accertare se, "medio tempore", siano eventualmente intervenuti mutamenti di indirizzo, non essendo l'assolvimento del suddetto onere di comunicazione incombente sul difensore - di estrema semplicità e rispondente anche a comuni canoni di prudenza - idoneo a pregiudicare l'esercizio del diritto di difesa. 

Cass., massima sentenza n. 9825 del 24-04-2009
n tema di procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione, il disposto dell'art. 22 , quinto comma, della legge n. 689 del 1981 - secondo cui le notificazioni possono essere eseguite, nei casi ivi previsti, mediante deposito in cancelleria - si applica solo nei confronti del ricorrente e non anche dell'Autorità opposta, per la quale restano applicabili le regole generali, tra cui gli artt. 285 e 170, comma terzo, c.p.c., i quali dispongono che la notifica della sentenza va eseguita nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto.

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