Icone

                               
Formulario è un servizio gratuito. Aiutaci a mantenere aperta la partecipazione a tutti, semplicemente cliccando "Mi piace". A te non costa nulla, per noi vuol dire molto

Art. 149 c.p.p. - Notificazioni urgenti a mezzo del telefono e del telegrafo



Nei casi di urgenza, il giudice può disporre, anche su richiesta di parte, che le persone diverse dall'imputato siano avvisate o convocate a mezzo del telefono a cura della cancelleria.

Sull'originale dell'avviso o della convocazione sono annotati il numero telefonico chiamato, il nome, le funzioni o le mansioni svolte dalla persona che riceve la comunicazione, il suo rapporto con il destinatario, il giorno e l'ora della telefonata.

Alla comunicazione si procede chiamando il numero telefonico corrispondente ai luoghi indicati nell'articolo 157 commi 1 e 2. Essa non ha effetto se non è ricevuta dal destinatario ovvero da persona che conviva anche temporaneamente col medesimo.

La comunicazione telefonica ha valore di notificazione con effetto dal momento in cui è avvenuta, sempre che della stessa sia data immediata conferma al destinatario mediante telegramma.

Quando non è possibile procedere nel modo indicato nei commi precedenti, la notificazione è eseguita, per estratto, mediante telegramma.

____________

Giurisprudenza sull'art. 149 c.p.p.

Cass., massima sent. n. 26719 del 19-06-2003
In tema di interrogatorio di persona sottoposta a misura cautelare personale, l'art. 294 c.p.p. prevede che l'avviso sia dato al difensore senza prescriverne la notifica, e senza fissare modalità particolari di effettuazione, di talché può essere utilizzato qualunque strumento idoneo a comunicare i dati necessari, senza che rilevi la cognizione effettivamente assunta dal destinatario.

Cass., massima sent. n. 1305 del 18-06-1997
Nell'ipotesi di notificazione urgente a mezzo di telefono cellulare (detto anche telefonino portatile) dell'avviso al difensore della data dell'udienza di convalida (art. 149 c.p.p.), il buon esito della comunicazione - anche in caso di omessa annotazione, da parte della cancelleria, del numero di utenza chiamata sull'originale dell'avviso - non costituisce nullità riverberantesi sul successivo interrogatorio; e ciò nonostante il fatto che il recapito telefonico del cellulare non corrisponda ai luoghi indicati nel primo e nel secondo comma dell'art. 157 c.p.p.