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Art. 155 c.p. - Accettazione della remissione



La remissione non produce effetto, se il querelato l'ha espressamente o tacitamente ricusata. Vi è ricusa tacita, quando il querelato ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di accettare la remissione.

La remissione fatta a favore anche di uno soltanto fra coloro che hanno commesso il reato si estende a tutti, ma non produce effetto per chi l'abbia ricusata.

Per quanto riguarda la capacità di accettare la remissione, si osservano le disposizioni dell'articolo 153.

Se il querelato è un minore o un infermo di mente, e nessuno ne ha la rappresentanza, ovvero chi la esercita si trova con esso in conflitto di interessi, la facoltà di accettare la remissione è esercitata da un curatore speciale.

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Giurisprudenza sull'art. 155 c.p.
Cass., massima sent. n. 2776 del 18-11-2010
Nel procedimento davanti al giudice di pace, ai fini dell'efficacia della remissione di querela, non è indispensabile l'accettazione del querelato, essendo sufficiente che non vi sia da parte di quest'ultimo un rifiuto espresso o tacito della remissione. Ne consegue che, in assenza di altri elementi, anche la contumacia dell'imputato può essere apprezzata quale indice dell'assenza della volontà di coltivare il processo per giungere alla rilevazione della propria innocenza.

Cass., massima sent. n. 43414 del 15-10-2008
L'accettazione della remissione di querela, che non necessita di autorizzazione del giudice tutelare perchè non è atto di straordinaria amministrazione, si può sostanziare anche soltanto nel mancato rifiuto da parte del querelato e, in tal caso, ove l'accettante sia inabilitato, deve presumersi che abbia agito con l'avallo del curatore non dissenziente.