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Azione diretta alla demolizione di un bene comune a più persone - Cass. sent. n. 1158 del 11.02.1999

Svolgimento del processo

G.S., proprietario di un fondo sito in Camporeale, convenendo in giudizio davanti al pretore di Palermo - Sezione distaccata di Monreale - G. R., chiedeva che la convenuta venisse condannata alla demolizione dell'immobile e della vasca realizzati nel fondo limitrofo di proprietà di lei a distanza inferiore da quella prevista dallo strumento urbanistico in vigore.

Nella contumacia della G., ammessa ed espletata una consulenza tecnica e sentiti taluni testimoni, il pretore adito condannava la convenuta ad arretrare ad una distanza di mt 7,50, secondo le prescrizioni dello strumento urbanistico del Comune di Camporeale, l'immobile realizzato nel proprio fondo e ad arretrare di mt 2, a norma dell'art. 889 cod. civ., la vasca costruita sul confine. Avverso tale sentenza proponeva impugnazione la G. eccependo, in rito, la nullità della sentenza emessa in violazione del principio del contraddittorio e, nel merito, che non era stato tenuto conto che, avendo ella edificato per prima, aveva diritto a mantenere sia l'edificio che la vasca - per la quale erroneamente era stato ritenuto applicabile l'art. 889 c.c. non essendo interrata - stante il principio della prevenzione.

Anche lo S., nel costituirsi, proponeva appello incidentale adducendo che il primo giudice aveva errato nel ritenere che la vasca fosse interrata sicché anche questa andava arretrata di mt 7,50 dal confine.

Il Tribunale di Palermo, con sentenza del 10 aprile 1996, rigettava l'appello principale ed in accoglimento di quello incidentale dello S. condannava la G. ad arretrare di mt 7,50 dal confine la vasca realizzata sul proprio fondo.

Avverso tale sentenza ha, quindi, proposto ricorso in Cassazione la G. con tre motivi.

Lo S. ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

Va, anzitutto, esaminato il secondo motivo di gravame che, attenendo alla regolarità del contraddittorio, è pregiudiziale rispetto all'esame degli altri due motivi di ricorso che riguardano il merito della controversia.

Con tale mezzo, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 354 c.p.c., la G. lamenta che, essendo proprietaria di soli due noni dell'immobile al momento dell'introduzione del giudizio, la domanda di demolizione dell'edificio e della vasca in esso realizzati, avanzata dallo S., andava proposta, versandosi in tema di litisconsorzio necessario, anche nei confronti di G. I., G. M. e S. R.lia che erano proprietari dei rimanenti sette noni.

Il motivo è fondato e va accolto.

Poiché la domanda dello S. mirava ad ottenere la demolizione di beni, incontestatamente comuni a più persone, non v'è dubbio che la stessa andava proposta nei confronti di tutti i proprietari a norma dell'art. 102 c.p.c., secondo il quale, se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste devono essere convenute nello stesso processo (cfr. Cass., 17 marzo 1981, n. 1548), sicché, riconosciuto che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio, il giudice di appello avrebbe dovuto rimettere, a norma dell'art. 354 c.p.c., la causa al primo giudice.

Il Tribunale di Palermo, in sede di appello, invece, pur riconoscendo che, al momento della notifica della domanda introduttiva del giudizio, il fondo limitrofo sul quale insistevano le costruzioni di cui l'attore chiedeva la demolizione appartenesse non soltanto alla convenuta G. ma anche alle altre persone indicate dall'appellante, ha ritenuto di non dover disporre l'integrazione del contraddittorio essendo nelle more la G. divenuta unica proprietaria del bene per avere ella acquisito, con atto per notar Sparti di Camporeale, nelle more del giudizio, le quote degli altri comproprietari.

Ha affermato il Tribunale: "atteso che la disintegrità del contraddittorio del giudizio di primo grado comporta la rimessione da parte del giudice di appello al primo giudice, con riassunzione del giudizio nei confronti di coloro che hanno interesse ad essere parti, nel caso in esame il giudizio non potrebbe che essere riassunto nei confronti di G. R., unica proprietaria del fondo. In altri termini la rimessione al primo giudice comporterebbe nel caso particolare sottoposto all'esame del collegio lo svolgimento di un nuovo giudizio di primo grado nei confronti dello stesso soggetto che era già stato parte del celebrato giudizio pretorile".

Ha omesso il Tribunale, però, di considerare che la G. era divenuta proprietaria dell'intero fondo non a titolo universale, nel quale caso il processo sarebbe proseguito nei soli suoi confronti, a norma dell'art. 110 c.p.c., ma per effetto dell'atto per notar Sparti, e quindi per atto tra vivi a titolo particolare, per cui, a norma dell'art. 111 c.p.c., il processo avrebbe dovuto essere riassunto nei confronti delle parti originarie, e quindi nei confronti di tutti coloro che risultavano essere i comproprietari del fondo al momento della introduzione del giudizio avvenuta con la notifica dell'atto di citazione dacché il trasferimento a titolo particolare (non ha rilievo alcuno che sia avvenuto prima della prima udienza, perché la partecipazione al giudizio dei litisconsorzi deve essere accertata con riferimento alla formulazione della domanda e con riguardo al momento in cui avviene la "vocatio in ius" e quindi al momento della notifica dell'atto introduttivo - cfr.: Cass., 16 aprile 1988, n. 2998), pur avendo per oggetto il diritto sostanziale, non opera alcun effetto sul rapporto processuale che continua tra le parti originarie.

Soltanto dopo la riassunzione, e sempre che tutte le parti in giudizio vi avessero consentito, il processo poteva proseguire nei confronti della sola G. e gli altri avrebbero potuto essere estromessi.

Alla stregua delle suesposte considerazioni, essendosi verificata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario sin dal primo grado del giudizio, non rilevata in grado d'appello, è l'intero procedimento ad essere viziato, sicché si impone il rinvio della causa, a norma dell'ultimo comma dell'art. 183 c.p.c., al giudice di prime cure.

Per effetto di tale decisione restano assorbiti gli altri motivi di ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, e per l'effetto, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al pretore di Palermo che provvederà anche alla liquidazione delle spese di questo giudizio.

Così deciso in Roma il 29 settembre 1998.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA L'11 FEBBRAIO 1999.