1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.
2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:
a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'articolo 419 del codice penale;
c) delitti contro l'incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;
d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'articolo 600, delitto di prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-bis, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter, commi primo e secondo, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-quinquies del codice penale;
d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall'articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall'articolo 609-octies del codice penale;
e) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall’articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 625, primo comma, numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5), del codice penale, salvo che ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza attenuante di cui all’articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale;
e-bis) delitti di furto previsti dall'articolo 624-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale;
f) delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del codice penale e di estorsione previsto dall'articolo 629 del codice penale;
g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;
h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'art. 73 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo;
i) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni;
l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17 [della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416-bis comma 2 del codice penale], delle associazioni di carattere militare previste dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2, della legge 20 giugno 1952, n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 3, comma 3, della L. 13 ottobre 1975, n. 654;
l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416-bis del codice penale;
m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall'articolo 416 commi 1 e 3 del codice penale, se l'associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c), d), f), g), i) del presente comma.
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza è eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà.
Giurisprudenza sull'art. 380 c.p.p.
Cass., massima sent. n. 41205 del 12.07.2007
È applicabile la custodia cautelare in carcere nei confronti dell'imputato minorenne accusato di furto aggravato in abitazione, in quanto l'art. 23 del d.P.R. n. 448 del 1988 - ancorché non preveda tra i casi in cui può essere applicata la custodia cautelare in carcere nei confronti di minorenni, l'ipotesi di cui all'art. 380, comma secondo, lett. e-bis, cod. proc. pen. - richiama, tuttavia, l'art. 380, comma secondo, lett. e) cod. proc. pen., che prevede l'ipotesi di furto aggravato, ex art. 625, comma primo, n. 2, prima parte, cod. pen., che corrisponde esattamente all'ipotesi di cui all'art. 624 bis, comma terzo, cod. pen. (furto in abitazione o con strappo aggravato da una o più delle circostanze di cui all'art. 625, comma primo, c.p.).
Cass., massima sent. n. 40431 del 13.07.2007
In tema di custodia cautelare nei confronti di imputati minorenni, l'art. 23 d.P.R. n. 448 del 1988 non prevede, tra i casi in cui può essere applicata la custodia cautelare, l'ipotesi di cui all'art. 380, comma secondo, lett. e -bis (delitti di furto in abitazione e con strappo, ex art. 624 bis cod. pen.); tuttavia, detto art. 23 richiama l'art. 380, comma secondo, lett. e) che prevede l'ipotesi del reato di furto aggravato ex art. 625, comma primo, n. 2, prima parte, cod. pen., che corrisponde esattamente all'ipotesi di cui all'art. 624 bis, comma terzo, cod. pen. (furto in abitazione o con strappo aggravato da una o più delle circostanze di cui all'art. 625, comma primo, cod. pen.). Ne consegue che nell'ipotesi di furto aggravato in abitazione sono applicabili nei confronti di imputati minorenni l'arresto in flagranza e la custodia cautelare.
Cass., massima sent. n. 17435 del 06.04.2006
In tema di convalida dell'arresto, il giudice, oltre a procedere ad una verifica formale circa la osservanza dei termini previsti dall'art. 386, comma terzo e 390, comma primo, cod. proc. pen. deve controllare la sussistenza dei presupposti legittimanti l'eseguito arresto ossia valutare la legittimità dell'operato della polizia sulla base di un controllo di ragionevolezza in relazione allo stato di flagranza e all'ipotizzabilità di uno dei reati di cui agli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., senza tuttavia prendere in considerazione l'aspetto della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari (riservato alla valutazione di applicabilità delle misure cautelari) e senza sconfinare in apprezzamenti riservati alla fase di cognizione del giudizio di merito. La verifica e la valutazione in oggetto va fatta con riferimento all'uso ragionevole dei poteri discrezionali utilizzati dalla polizia giudiziaria e solamente quando, in detta chiave di lettura, venga rilevato un eccesso di tale discrezionalità, il giudice può non convalidare l'arresto, fornendo in proposito adeguata motivazione.