Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della corte, a pena di improcedibilità, nel termine di giorni venti dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto.
Insieme col ricorso debbono essere depositati, sempre a pena di improcedibilità:
1. il decreto di concessione del gratuito patrocinio;
2. copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta, tranne che nei casi di cui ai due articoli precedenti; oppure copia autentica dei provvedimenti dai quali risulta il conflitto nei casi di cui ai nn. 1 e 2 dell'articolo 362;
3. la procura speciale, se questa è conferita con atto separato;
4. Gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda.
Il ricorrente deve chiedere alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata o del quale si contesta la giurisdizione la trasmissione alla cancelleria della Corte di cassazione del fascicolo d'ufficio; tale richiesta è restituita dalla cancelleria al richiedente munita di visto, e deve essere depositata insieme col ricorso
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Giurisprudenza sul deposito del ricorso i cassazione
Cass., massima sent. n. 5071 del 03.03.2010
Ai fini della valutazione sulla tempestività del deposito del ricorso per cassazione, ove la parte si avvalga del servizio postale, deve ritenersi che l'iscrizione a ruolo sia avvenuta alla data della consegna all'ufficio postale del plico da recapitare alla cancelleria della Corte di cassazione, senza che assuma rilievo il fatto che il medesimo pervenga a destinazione dopo il decorso del termine di venti giorni di cui all'art. 369 c.p.c.
Cass., massima Sez. lavoro, sent. n. 4356 del 23.02.2010
L'inosservanza del termine stabilito dall'art. 369 c.p.c. per il deposito in cancelleria del ricorso per cassazione ne comporta l'improcedibilità, non assumendo alcun rilievo la causa del mancato tempestivo adempimento di tale onere, in quanto nel giudizio di cassazione non trova applicazione l'istituto della rimessione in termini.
Cass., massima sent. n. 14742 del 26.06.2007
Il principio sancito dalla sentenza n. 477 del 2002 della Corte costituzionale (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'articolo 149 c.p.c. e dell'articolo 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982 n.890, nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anzichè a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario) trova applicazione limitatamente al tema della tempestività della notifica dell'atto, ma non anche con riguardo alla questione relativa alla tempestività del deposito del ricorso ex articolo 369 cod. proc. civ.. Sicchè, in ipotesi di notificazione a mezzo del servizio postale del ricorso per cassazione, il termine di venti giorni dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto, previsto dall'articolo 369 cod. proc. civ. a pena di improcedibilità, decorre dalla data di consegna del plico al destinatario.
Cass., massima sent. n. 18087 del 08.09.2004
Il termine per il deposito del ricorso in cassazione, ai sensi dell'art. 369 c.p.c., primo comma, decorre dalla data nella quale il procedimento notificatorio si è perfezionato anche per il destinatario, e, quindi, nel caso della notifica effettuata a mezzo posta, dalla data di ricezione dell'atto, certificata nell'avviso di ricevimento. Ad un tal riguardo, poiché, in base all'art. 5, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, è consentito al notificante di provvedere al deposito del ricorso nella Cancelleria della Corte di Cassazione anche prima che l'atto notificato gli sia restituito dall'Ufficiale giudiziario, non è possibile riconoscere rilevanza, quale causa idonea a giustificare il ritardo con il quale sia stato eseguito il deposito e ad evitarne le conseguenze stabilite dal citato art. 369 c.p.c., al fatto che la restituzione dell'atto notificato sia avvenuta oltre il termine indicato nella disposizione medesima.
Cass., massima sent. n. 3386 del 15.02.2007
La parte che abbia proposto un ricorso per cassazione improcedile, per non essere stato depositato nel termine previsto dalla legge, si può validamente proporre un nuovo ricorso per cassazione se nel frattempo il termine per ricorrere non sia scaduto e l'improcedibilità del primo ricorso non sia stata dichiarata, dal momento che, in tale ipotesi, il diritto di impugnazione non può ritenersi consumato.
Cass., massima sent. n. 17411 del 30.08.2004
In tema di giudizio di Cassazione, non si verifica consumazione del diritto di impugnazione, ai sensi dell'art. 387 c.p.c., qualora, dopo un primo ricorso non depositato nel termine di cui all'art. 369 c.p.c. medesimo, venga proposto un secondo ricorso prima che sia stata pronunciata l'improcedibilità del precedente e detta riproposizione avvenga, ex art. 325 c.p.c., nel termine di sessanta giorni dalla notificazione del primo ricorso - equivalendo questa alla conoscenza legale della sentenza da parte dell'impugnante - e, ex art. 327 c.p.c., nel termine annuale dalla pubblicazione della sentenza impugnata. Nel caso di tempestiva riproposizione, poi, il termine di venti giorni prescritto dagli artt. 370 e 371 c.p.c. per la notificazione del controricorso e del ricorso incidentale deve ritenersi decorrente dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del primo ricorso e non del secondo, atteso il suddetto rilievo da attribuire alla data di notificazione di tale primo ricorso - non depositato - ai fini del computo del termine breve per la sua valida riproposizione.
Cass., massima sent. n. 6038 del 12.03.2010
Nel giudizio di cassazione, la mancata produzione della copia della sentenza impugnata non rende improcedibile il ricorso incidentale, qualora la copia della sentenza stessa sia stata prodotta dal ricorrente principale.
Cass., massima sent. n. 5474 del 14.03.2006
L'art. 184 bis c.p.c., per la sua collocazione nel libro secondo, titolo I, capo II ,sezione II sotto la rubrica "della trattazione della causa", riguarda le sole ipotesi in cui le parti costituite siano decadute dal potere di compiere determinate attività difensive nel corso della trattazione della causa ed in questo solo ambito rende operante la rimessione in termine e la sua disciplina, la quale, pertanto, non è invocabile per le "situazioni esterne" allo svolgimento del giudizio, quali certamente sono le attività relative alla costituzione della parte.