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Art. 1476 c.c. - Obbligazioni principali del venditore


Le obbligazioni principali del venditore sono:

1) quella di consegnare la cosa al compratore;

2) quella di fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se l'acquisto non è effetto immediato del contratto;

3) quella di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa.

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Formula atto di citazione per garanzia per evizione

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Giurisprudenza sugli obblighi di garanzia del venditore

Cass., massima sent. n. 569 del 11.01.2008
Nella vendita ad effetti reali, un volta concluso il contratto, l'acquirente consegue immediatamente, e senza necessità di materiale consegna, non solo la proprietà ma anche il possesso giuridico ("sine corpore") della "res vendita", con l'obbligo del venditore di trasferirgli il possesso materiale ("corpus"), che si realizza con la consegna e che, quanto al tempo della sua attuazione, ben può essere regolato dall'accordo dell'autonomia delle parti. (Nella specie, la S.C., enunciando l'anzidetto principio, ha confermato la sentenza di merito che aveva correttamente interpretato un contratto preliminare di vendita immobiliare nel senso della validità ed efficacia della pattuizione concernente l'immissione del promissario acquirente nel solo possesso giuridico del bene, ritenendo, quindi, irrilevante, ai fini della pretesa risoluzione del contratto per preteso inadempimento del promissario alienante, il fatto che l'immobile fosse locato a terzi, quale circostanza conosciuta da entrambe le parti contrattuali).

Cass., massima sent. n. 1136 del 03.02.1992
Allorché il titolare del diritto di nuda proprietà di un bene trasferisca tale diritto a terzi (a titolo gratuito od oneroso), lo stesso non ha l'obbligo di consegnare la cosa all'acquirente, perché appartenendo la disponibilità materiale della stessa all'usufruttuario, egli non è giuridicamente e sostanzialmente in grado di effettuare detta consegna. Pertanto, se alla morte dell'usufruttuario taluno, per fatto proprio successivo al trasferimento della nuda proprietà, accampi diritti sulla cosa, è il cessionario ed attuale proprietario che deve ricorrere all'azione giudiziale per respingere l'attentato che ne deriva alla sua proprietà ed eventualmente per ottenere il rilascio del bene da chi senza titolo lo detenga, senza che il venditore della nuda proprietà gli debba alcuna garanzia per circostanze o situazioni temporalmente e oggettivamente avulse al diritto da lui trasferito.

Cass., massima sent. n. 1055 del 21-02-1986
Nel contratto di compravendita, che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di un bene verso il corrispettivo di un prezzo, con la correlativa assunzione, a carico rispettivamente del venditore e dell'acquirente, dell'obbligo di consegnare la cosa e di quello di pagare il prezzo, la determinazione del tempo di esecuzione di tali obblighi non è necessaria ai fini della perfezione del contratto, la mancanza di specifici patti in proposito comportando solo la possibilità per l'acquirente di esigere l'immediata consegna della cosa e per il venditore di pretendere il versamento del prezzo contestualmente a tale consegna.