L'ordinanza è succintamente motivata. Se è pronunciata in udienza è inserita nel processo verbale; se è pronunciata fuori dell'udienza, è scritta in calce al processo verbale oppure in foglio separato, munito della data e della sottoscrizione del giudice o, quando questo è collegiale, del presidente.
Il cancelliere comunica alle parti l'ordinanza pronunciata fuori dell'udienza, salvo che la legge ne prescrive la notificazione.
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Giurisprudenza sull'art. 134 c.p.c.
Cass., massima sent. n. 1073 del 16.01.2009
La mancata comunicazione da parte del cancelliere, nel giudizio di primo grado, del provvedimento di rinvio d'ufficio dell'udienza, non integra una delle ipotesi tassative in cui il giudice di appello deve rimettere la causa in primo grado a norma degli art. 353 e 354 cod. proc. civ., ma rende operante il potere - dovere di tale giudice di decidere nel merito, previo compimento dell'attività istruttoria impedita "in prime cure" dall'anzidetta irregolarità.
Cass., massima sent. n. 24159 del 13.11.2006
Nel rito del lavoro, l'irregolare utilizzazione dell'istituto della riserva ex art. 186 cod.proc.civ. non consente di considerare pronunciata in udienza, e quindi conosciuta dalle parti, un'ordinanza emessa fuori udienza, non letta alle stesse e, proprio perché non pubblicizzata attraverso la lettura, depositata in cancelleria. Conseguentemente, il mancato avviso al difensore, nella specie della parte appellata, dell'ordinanza, emessa fuori udienza e depositata in cancelleria, determina, ai sensi dell'art. 176, comma secondo, cod.proc.civ., in relazione agli artt. 134 e 156 cod.proc.civ., la nullità del provvedimento nonché la conseguente nullità, ex art. 159, cod. proc. civ., degli atti successivi e della sentenza.
Cass., massima sent. n. 14735 del 21.11.2001
La mancata comunicazione, da parte della cancelleria, ai procuratori costituiti di un'ordinanza emessa fuori udienza, con la quale il giudice istruttore disponga un atto integrativo della consulenza tecnica (nella specie, rinnovo di sopralluogo da parte del C.T.U.) comporta una violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa delle parti, e determina, per l'effetto, la nullità di tutti gli atti conseguenti al provvedimento non comunicato e della sentenza pronunciata. Tale causa di nullità, peraltro, non integrando alcuna delle ipotesi tassative per le quali il giudice di appello deve rimettere la causa in primo grado (artt. 353 e 354 c.p.c.), rende operante il suo potere-dovere di decidere nel merito, previo compimento dell'attività istruttoria impedita in prime cure dall'anzidetta irregolarità.