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Art. 110 c.p.c. - Successione nel processo



Quando la parte vien meno per morte o per altra causa, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto.

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Giurisprudenza sulla Successione nel processo ex art. 110 c.p.c.

Trib. Milano, massima sent. del 08.07.2010
In tema di successione nel processo, la disciplina dettata dall'art. 110 c.p.c. presuppone il venir meno della parte processuale; pertanto, nell'ipotesi di successione nel processo a titolo particolare tra enti, con trasferimento "ex lege" di una parte di beni e rapporti ad un ente di nuova istituzione senza estinzione dell'ente i cui beni e rapporti sono in parte trasferiti, il processo prosegue tra le parti originarie secondo la disciplina dettata dall'art. 111 c.p.c., essendo irrilevanti le modificazioni delle posizioni giuridiche attive e passive successive all'inizio della controversia.

Cass., Sez. Unite, massima sent. n. 4468 del 25.02.2009
Il soggetto che abbia proposto impugnazione con ricorso per cassazione (ovvero vi abbia resistito proponendo controricorso) nell'asserita qualità di successore, a titolo universale, di colui che era stato parte nel precedente grado di giudizio, deve non soltanto allegare la propria "legitimatio ad causam" per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, ma è tenuto, altresì, a fornire la prova con riscontri documentali - la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio, è rilevabile d'ufficio - delle circostanze costituenti i presupposti di legittimazione alla successione nel processo ai sensi dell'art. 110 c.p.c.

Cass., massima sentenza n. 901 del 15.01.2009
Il soggetto che propone l'impugnazione, ovvero vi resiste, nella asserita qualità di successore, a titolo universale o particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado o fase del giudizio, deve non solo allegare la propria "legitimatio ad causam", indicando l'atto in forza del quale egli è subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, ma deve altresì fornire la prova, la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio, è rilevabile anche d'ufficio, delle circostanze costituenti i presupposti di legittimazione alla sua successione nel processo ex art. 110 o 111 c.p.c. L'art. 372 c.p.c. consente infatti alle parti di produrre nel giudizio di cassazione i documenti che attengono all'ammissibilità del ricorso (o del controricorso) ma prescrive che se tali documenti non sono prodotti al momento del deposito del ricorso (o del controricorso), a salvaguardia del principio del contraddittorio, essi debbano essere notificati, mediante elenco, alle altre parti.

Corte App. di Genova, massima sent del 23.10.2007
Il successore a titolo particolare nel diritto controverso non è terzo, bensì l'effettivo titolare del diritto in contestazione, tanto da poter essere destinatario dell'impugnazione proposta dall'avversario del cedente e da poter resistere alla medesima senza che tale suo diritto possa essere condizionato dal suo mancato intervento nelle fasi pregresse del giudizio, così com'è legittimato a proporre impugnazione avverso la sentenza, anche pronunciata nei confronti del dante causa non estromesso, assumendo la stessa posizione di quest'ultimo, mentre è esclusa l'esperibilità da parte sua dell'opposizione ordinaria di terzo ex art. 404, comma 1, c.p.c. A tal fine, però, il soggetto dovrà fornire congrua prova della propria successione nel titolo, non soltanto allegando la propria "legitimatio ad causam" per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, ma altresì fornire la prova delle circostanze costituenti i presupposti di legittimazione alla sua successione nel processo ex art. 110 c.p.c.

Corte App. di Napoli, massima sent. del 21.02.2005
Tutte le volte in cui si fa valere una posizione giuridica soggettiva attiva, come un potere o, comunque, un diritto potestativo di natura processuale, si ha l'onere di dimostrare il fatto che la costituisce, alla stregua del principio sancito dall'art. 2697 c.c.; pertanto il soggetto che proponga impugnazione (e, specularmente, la contraddica) nell'asserita qualità di erede della parte che ha partecipato al precedente grado o alla precedente fase del giudizio deve, di conseguenza, allegare la propria legitimatio ad causam per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore e fornire, quindi, tramite le opportune produzioni documentali, la necessaria dimostrazione, provando sia il decesso della parte originaria, sia l'asserita qualità di erede della stessa, costituendo questi i necessari presupposti di legittimazione alla sua successione nel processo ai sensi dell'art. 110 c.p.c. e, quindi, alla proposizione dell'impugnazione, pur essendo stata l'impugnata sentenza emessa nei confronti di altro soggetto.