Svolgimento del processo
A fronte della richiesta di Equitalia R. s.p.a. di ammissione al passivo di Euro 10.676,12 in privilegio ipotecario e di Euro 186,53 in chirografo, il Giudice delegato del Fallimento di B. F. ammetteva il credito in privilegio per Euro 8456,63 e in chirografo per Euro 2406,02, escludendo il privilegio ipotecario per la somma di Euro 2219,49.
Equitalia proponeva opposizione, sostenendo l'inapplicabilità della L. Fall., art. 67, comma 1, n. 4, che riguarda le ipoteche giudiziali e volontarie, ma non quelle legali, quale quella dalla stessa iscritta. Il Tribunale, con decreto 22-26 ottobre 2010, ha respinto l'opposizione, rilevando che l'ipoteca iscritta da Equitalia Romagna s.p.a. non si era consolidata alla data di declaratoria di fallimento, ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 1, n. 4, che trova applicazione nel caso, non potendosi ricondurre l'ipoteca iscritta dal concessionario opponente alla disciplina di cui all'art. 2817 c.c., in quanto iscritta ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, comma 1, norma che equipara il titolo amministrativo costituito dal ruolo al titolo giudiziale, al fine di consentire l'iscrizione da parte del conservatore dei registri immobiliari, ma non prevede l'iscrizione in modo automatico, essendo invece rimessa al concessionario non solo l'opzione se iscrivere o meno, ma anche la scelta del momento in cui provvedere, al fine di costituire volontariamente un titolo di prelazione.
Secondo il Tribunale, quindi, la posizione del concessionario è del tutto equiparabile a quella di un qualsiasi creditore che si sia procurato un titolo di prelazione fondato su un titolo giudiziale nel periodo sospetto, con l'unica differenza che il concessionario non ha necessità di adire l'autorità giudiziaria ordinaria, potendosi giovare del titolo amministrativo costituito dal ruolo.
Ricorre Equitalia, sulla base di un unico articolato motivo.
Il Fallimento non ha svolto difese.
Motivi della decisione
1.1.- Con l'unico articolato motivo di impugnazione, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art.77, e della L. Fall., art. 67, nonchè vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione. Equitalia, posto che, alla stregua del disposto della L. Fall., art. 67, comma 1, n. 4, va esclusa la revocabilità della sola ipoteca legale, rileva che il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, si limita ad affermare che il ruolo, ovvero l'elenco dei debitori e delle somme dovute all'ufficio della riscossione a mezzo concessionario "costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo per cui si procede", senza definire la tipologia dell'ipoteca; che, esclusa nel caso la ricorrenza dell'ipoteca volontaria, va tenuto presente che l'ipoteca giudiziale trova il suo fondamento in un provvedimento giudiziale, "sentenza" o "altri provvedimenti ai quali la legge attribuisce tale effetto" e quella legale scaturisce direttamente dalla legge ex art. 2817 c.c., non avente peraltro carattere tassativo, ben potendo trovare la fonte in leggi speciali; che nel caso, non ravvisandosi alcun provvedimento giudiziale a fondamento del titolo nè venendo in considerazione la volontà del debitore, l'ipoteca va ragionevolmente ritenuta legale, e l'iniziativa del concessionario costituisce una sorta di "atto dovuto... un mero atto di esecuzione..." (Trib. Torino 20 aprile 2009).
La ricorrente evidenzia inoltre che la Legge Delega n. 337 del 1998, all'art. 1, par. 4, identifica il privilegio in oggetto come "ipoteca legale"; che la procedura di iscrizione di cui all'art. 77, è stata introdotta nel D.P.R. n. 602 del 1973, dal D.Lgs. n. 46 del 1999, e poi modificata dal D.Lgs. n. 193 del 2001; che l'agente di riscossione provvede unilateralmente ope legis; che le norme riguardanti la riscossione coattiva, e in particolare l'art. 77, si applicano di massima a tutte le entrate tributarie ed extratributarie dello Stato e degli enti pubblici, anche previdenziali; che l'ipoteca in oggetto acquista efficacia con la sola iscrizione ancorchè, ai fini del decorso del termine semestrale di decadenza dall'impugnazione, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 21, comma 1, ne sia necessaria la notifica al contribuente; che non occorre motivazione per l'iscrizione, e che la finalità è di assicurare il pagamento dei debiti iscritti a ruolo.
L'esclusione dell'ipoteca dalla revocatoria di cui alla L. Fall., art. 67, comma 1, conclude la ricorrente, trova fondamento nella particolare natura del credito a presidio del quale è apposta, che beneficia anche della peculiare tutela dettata dal D.P.R. n. 602, art. 89, e la cui ratio è soltanto quella di assicurare la riscossione delle "imposte" da intendersi oggi, per il richiamo al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 17, comma 1" entrate dello Stato ed altri enti pubblici, compresi gli enti previdenziali", come affermato dal S.C. nella pronuncia 3131/1994; l'irrevocabilità dell'ipoteca da ruolo è desumibile, sia pure indirettamente, anche da altre norme, tanto che può sostenersi che sia presupposta dall'intero sistema di riscossione delle entrate dello Stato e degli altri enti pubblici.
Tanto premesso, si rileva che questa Corte si è pronunciata sulla questione oggetto di causa nella recentissima pronuncia 3398/2012, con argomentazioni dalle quali non v'è motivo di discostarsi.
Il percorso motivazionale di detta pronuncia può essere così sintetizzato: esclusa la configurabilità dell'ipoteca volontaria, che richiede l'adesione del debitore, e rilevato che l'iscrizione dell'ipoteca in esame non è peraltro esattamente riconducibile nè alla legale nè alla giudiziale, occorre valutare se la stessa presenti connotati tali da farla rientrare nell'ambito delle due ipotesi considerate e da determinare quindi l'applicazione della relativa disciplina in tema di revocatoria fallimentare; la fattispecie è diversa dall'ipoteca legale di cui all'art. 2817 c.c., per la quale il legislatore ha previsto l'iscrizione automatica su specifici beni oggetto di negoziazione a ragione dell'esigenza di rafforzare l'adempimento di obbligazioni derivanti da operazioni di trasferimento della proprietà, per effetto di atti di alienazione ovvero di divisione; non è altresì assimilabile l'ipoteca oggetto di esame a quella giudiziale, al di là dell'accostamento a ragione della modalità di iscrizione e della genericità dell'obbligazione garantita, atteso che per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale l'art. 2818 c.c., individua il titolo in una sentenza o altro provvedimento giudiziale a cui la legge riconosce tale effetto, allo scopo di rafforzare l'adempimento di una generica obbligazione pecuniaria, mentre l'ipoteca iscritta ex art. 77 è sorretta da un provvedimento amministrativo; ne consegue che l'ipoteca in oggetto, non potendo essere ricompresa nè nella categoria dell'ipoteca giudiziale nè in quella dell'ipoteca volontaria, non può essere suscettibile di revoca L. Fall., ex art. 67, comma 1, n. 4, che riguarda la revocabilità delle sole ipoteche giudiziali e volontarie. A conferma indiretta della correttezza della soluzione adottata, la pronuncia citata richiama la peculiare natura del credito fatto valere e la disciplina di favore a vantaggio del creditore che il legislatore ha inteso attuare a ragione della qualità del creditore, attribuendo efficacia di titolo esecutivo al ruolo formato dall'ufficio finanziario ai fini della riscossione a mezzo concessionario, e disponendo all'art. 89, del D.P.R. cit. che i pagamenti di imposte scadute non sono soggette alla revocatoria prevista dalla L. Fall., art. 67, così evidenziandosi il regime eccezionale e derogatorio assicurato all'amministrazione finanziaria a ragione delle finalità pubblicistiche della sua attività, individuabili nella necessità di favorire l'adempimento del debito fiscale e di assicurare, per quanto possibile, la pronta riscossione delle entrate erariali.
Il ricorso va pertanto accolto, con cassazione del decreto impugnato e decisione nel merito, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto.
L'assenza di precedenti in termini, sino alla recentissima pronuncia del 5/3/2012, n.3398, induce motivatamente a compensare le spese del giudizio di merito ed a dichiarare non ripetibili le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, ammette il credito della ricorrente al passivo del Fallimento intimato, nell'importo precedentemente determinato, con collocazione ipotecaria.
Compensa le spese del giudizio di merito e dichiara non ripetibili quelle del giudizio di legittimità.