I minori di età non possono contrarre matrimonio.
Il tribunale, su istanza dell'interessato, accertata la sua maturità psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore, può con decreto emesso in camera di consiglio ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto i sedici anni.
Il decreto è comunicato al pubblico ministero, agli sposi, ai genitori e al tutore.
Contro il decreto può essere proposto reclamo, con ricorso alla corte d'appello, nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione.
La corte d'appello decide con ordinanza non impugnabile, emessa in camera di consiglio.
Il decreto acquista efficacia quando è decorso il termine previsto nel quarto comma senza che sia stato proposto reclamo.
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Formulario
Al Tribunale dei minorenni di ...
Ricorso per ammissione al matrimonio del minore
Il sottoscritto ..., nato a ... , il ..., C.F. ..., rappresentato e difeso dall'Avv. ... (C.F. ...) giusta procura a margine del
presente atto e presso lo studio di questo elettivamente domiciliato in ..., via ...,
n. ..., avendo deciso di contrarre matrimonio con ... e non
avendo ancora raggiunto l'età di 18 anni,
chiede
a Codesto Tribunale di volerlo ammettere al matrimonio.
All'uopo si precisa quanto segue:
1) che la futura sposa è in attesa di un figlio dall'istante, che nascerà il ..., prima del vcompimento della maggiore età;
2) che il
richiedente e la fidanzata sono fermamente decisi ad unirsi in
matrimonio;
3) che l'autorizzazione richiesta anticiperebbe solo di pochi
mesi la maggiore età e garantirebbe al nascituro lo "status" di figlio
legittimo fin dalla nascita.
4) che entrambi i nubendi
prestano lavoro retribuito ed hanno la possibilità di disporre di
un'abitazione conveniente alle esigenze della futura famiglia.
Si allegano i seguenti documenti: ...
Luogo, data e firma avvocato