Svolgimento del processo
1.- Nella notte del (OMISSIS) ignoti malviventi asportarono dalla
gioielleria di S.L. oggetti preziosi dopo aver praticato un buco nel
vetro della vetrina del negozio.
L'impianto di allarme realizzato da P.A. A. s.r.l. non provocò il suono
delle sirene nè risultò che dell'effrazione fosse stata in automatico
informata la TC T. di Brescia in vista del tempestivo avviso ad una
pattuglia.
Nel 1993 lo S. convenne dunque in giudizio la P.A. A. chiedendone la
condanna al risarcimento del danno patito, indicato L. 100.000.000. La
convenuta resistette.
Con sentenza del 31.8.2005 il Tribunale di Brescia accolse la domanda
nei limiti di Euro 20.000. 2.- La decisione è stata riformata dalla
Corte d'appello di Brescia che, con sentenza n. 721/09 depositata il
15.7.2009, ha invece rigettato la domanda, condannando l'attore alle
spese del doppio grado, sui rilievi che le risultanze processuali non
autorizzavano la conclusione che, se l'impianto avesse funzionato
regolarmente, la mercè non avrebbe potuto essere sottratta. Tanto
perchè:
a) era stato bensì accertato che l'impianto era stato inserito e che
tutte le zone coperte dal segnale, ivi compresa la vetrina, risultavano
essere collegate, ma non era stato offerto alcun elemento per ritenere
che il mancato invio del segnale d'allarme alla centrale fosse dipeso
dal malfunzionamento dell'impianto installato e non da problemi
attinenti alla linea di collegamento alla T., o a difetti nella
ricezione di quest'ultima, comunque non dipendenti dall'impianto
antifurto;
b) mancava del tutto la prova che il furto non sarebbe stato consumato
se l'impianto avesse funzionato; considerato che l'azione delittuosa si
era sviluppata in cinque minuti, doveva anzi ritenersi che il suono
della sirena non avrebbe avuto efficacia decisiva in un tempo così
limitato. Lo S. non aveva del resto allegato che, in caso di attivazione
della sirena, fossero previste procedure di intervento pressochè
immediate, come tali idonee ad interferire nella commissione del furto.
3.- Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il soccombente S.L.
affidandosi a cinque motivi, cui resiste con controricorso la P.A. S. I.
s.r.l. (già P.A. A. s.r.l.).
Motivi della decisione
1. Il ricorso si articola in cinque motivi.
1.1.- Col primo motivo il ricorrente si duole ù deducendo violazione o
falsa applicazione degli artt. 112, 115, 163 e 167 c.p.c. - che la Corte
d'appello abbia deciso la controversia sulla base di un'ipotesi
(possibili difetti nella linea di collegamento con la T. s.r.l. di
Brescia o di ricezione da parte di quest'ultima) mai prospettata da
alcuno in causa; non in particolare dalla convenuta società P.A. A.
s.r.l., che aveva indicato solo due alternative possibilità del mancato
funzionamento dell'impianto:
- l'esclusione da parte dello stesso utente della protezione della vetrina;
- una possibile anomala interferenza, in ipotesi determinata da una radio, impeditiva del funzionamento del trasmettitore.
Di tanto assume trarsi conferma, oltre che dal contenuto pedissequamente
riprodotto in ricorso degli atti processuali, dalla inequivoca valenza
delle circostanze che la chiamata in causa di T. non era stata
autorizzata per non essere stato dedotto alcun elemento di
responsabilità a carico della stessa; e che, per la stessa ragione, era
stata ammessa la testimonianza dell'amministratore delegato di T., L.G..
1.2.- Col secondo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione
dell'art. 2697 c.c., per avere la Corte d'appello addossato la prova del
fatto impeditivo della responsabilità della A. s.r.l. (quale sarebbe
stata quella della società T.) all'attore anzichè alla parte convenuta,
cui comunque sarebbe spettata la prova di un difetto nelle linee di
collegamento o nella ricezione da parte di T..
1.3.- Col terzo la sentenza è censurata per difetto di motivazione:
sulle circostanze ipotizzate dalla Corte d'appello, risultando
all'opposto per tabulas (acquisito tabulato della T.) che il
collegamento funzionava perfettamente; nonchè sulla affermata
inattendibilità del teste L., le cui affermazioni collimavano
puntualmente con le risultanze documentali.
1.4.- Col quarto è denunciata insufficiente motivazione sulla esclusa
efficacia quantomeno deterrente del suono della sirena e sulla affermata
mancanza di procedure di intervento pressochè immediate, avendo il
teste L. testualmente dichiarato che "quando in centrale pervenivano i
segnali di allarme, questi venivano evidenziati sul monitor cui era
addetto con continuità un operatore, il quale informava la pattuglia di
servizio". 1.5.- Col quinto motivo sono da ultimo dedotte violazione e
falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 2043 e 2056 c.c., per essere
suscettibile di essere quantomeno presunto che il suono della sirena
avrebbe potuto determinare l'interruzione dell'azione criminosa, sicchè
il danno avrebbe dovuto essere risarcito, se non altro, sotto il profilo
della perdita di chance per l'attore di conseguire un risultato utile.
2.- I primi tre motivi, che possono congiuntamente esaminarsi per la connessione che li connota, sono fondati.
Non v' è dubbio - come correttamente rilevato dal ricorrente (molte
volte, nelle ben 39 pagine di cui il ricorso consta) - che l'attività di
allegazione, risolvendosi nella prospettazione di fatti funzionali alle
pretese ed alle eccezioni fatte valere in giudizio, compete in via
esclusiva alle parti stesse, come inequivocamente risulta dall'art. 163
c.p.c., comma 3, n. 4, e art. 167 c.p.c., comma 1.
Le specifiche ipotesi sulla cui base la Corte d'appello ha rigettato la
domanda (possibile difetto di collegamento o di ricezione del segnale da
parte di T.) non erano state mai prospettate dalla società convenuta nè
comunque risultavano in alcun modo suffragate dalle risultanze
processuali, sicchè erano affatto estranee al thema decidendum ed alle
circostanze di fatto sulle quali si era instaurato e svolto il
contraddittorio.
Non avrebbero dunque potuto essere poste a base della decisione, siccome
non integranti il risultato di considerazioni logiche - che, invece,
ben possono essere svolte dal giudice del merito, benchè non prospettate
dalle parti, quando si tratti di apprezzare l'incidenza o la veridicità
di un fatto allegato - ma risolvendosi esse stesse nella considerazione
di fatti non allegati e tuttavia considerati precludenti l'accoglimento
della domanda.
3.- Fondato è anche il quarto motivo, che determina l'assorbimento del quinto.
Posto che, se non si ritenesse che un impianto di allarme specifico
possa in qualche misura essere utile per evitare il furto o per
attenuarne le conseguenze non vi sarebbe allora alcuna ragione per
installarlo (sicchè la sua potenziale utilità allo scopo può dirsi
costituire nozione di fatto rientrante nella comune esperienza per gli
effetti di cui all'art. 115 c.p.c., comma 2), la Corte d'appello avrebbe
dovuto specificamente spiegare le ragioni del ritenuto difetto di nesso
causale fra il malfunzionamento ed il furto.
A tali fini è apodittica la ravvisata incidenza della circostanza che il
furto si consumò in pochi minuti, non essendo stato in alcun modo dato
conto delle ipotetiche ragioni per le quali il suono della sirena non
avrebbe potuto spiegare un effetto totalmente o parzialmente deterrente,
come tale idoneo ad escludere o ad attenuare il danno subito dal
creditore della prestazione della società fornitrice dell'impianto, che
inoltre provvedeva anche ad interventi di manutenzione.
4.- Accolti i primi quattro motivi di ricorso ed assorbito il quinto, la
sentenza va dunque cassata con rinvio alla stessa Corte d'appello di
Brescia in diversa composizione, che deciderà sull'appello della P.A. S.
I. s.r.l. (già P.A. A. s.r.l.) senza considerare le ipotesi di cui a
pagina 8 della sentenza impugnata (problemi attinenti alla linea di
collegamento alla T. o a difetti nella ricezione di quest'ultima) e
riconsiderando l'aspetto concernente il nesso causale tra il
funzionamento dell'impianto ed il danno subito da S.L. a seguito del
furto.
Il giudice del rinvio regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE accoglie i primi quattro motivi del ricorso e
dichiara assorbito il quinto, cassa in relazione e rinvia, anche per le
spese, alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione.