Il giudice, davanti al quale è proposta una delle cause indicate nel primo comma dell'articolo precedente, ordina la comunicazione degli atti al pubblico ministero affinché possa intervenire.
Lo stesso ordine il giudice può dare ogni volta che ravvisi uno dei casi previsti nell'ultimo comma dell'articolo precedente.
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Giurisprudenza
Cass., Sez. Unite, massima sent. n. 20773 del 07.10.2010
Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati trovano applicazione, quanto alla procedura, le norme particolari che, per ogni singolo istituto, sono dettate dalla legge professionale e, in mancanza, quelle del codice di procedura civile, mentre le norme del codice di procedura penale si applicano soltanto nelle ipotesi in cui la legge professionale vi faccia espresso rinvio, ovvero allorché sorga la necessità di applicare istituti che hanno il loro regolamento esclusivamente nel codice di procedura penale; ne consegue che, non ravvisandosi nella normativa speciale alcuna indicazione di segno diverso, la partecipazione del P.M. al procedimento disciplinare è retta dai principi che regolano l'intervento di tale organo nel giudizio civile, in base ai quali la regolarità del procedimento è assicurata dal fatto che il P.M. sia stato messo in condizione di partecipare al processo, anche se in concreto abbia scelto di rimanere assente.
Cass., massima sent. n. 5119 del 04.06.1996
Ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. (artt. 70 e 71 nonché 221 cod. proc. civ.) è sufficiente che quest'ultimo sia ufficialmente informato della esistenza del procedimento, così da essere messo in grado di parteciparvi concretamente e di presentare, se lo ritiene, le sue conclusioni, senza che rilevi, o possa in alcun modo essere oggetto di censura e motivo di nullità processuale, il modo dell'intervento di tale organo e l'uso fatto del potere di intervento a lui attribuito.