Il cancelliere documenta a tutti gli effetti, nei casi e nei modi previsti dalla legge, le attività proprie e quelle degli organi giudiziari e delle parti.
Egli assiste il giudice in tutti gli atti dei quali deve essere formato processo verbale.
Quando il giudice provvede per iscritto, salvo che la legge disponga altrimenti, il cancelliere stende la scrittura e vi appone la sua sottoscrizione dopo quella del giudice.
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Giurisprudenza
Cass., massima sent. n. 395 del 16.01.1999
In ipotesi di non rispondenza al vero dei verbali redatti nel processo, per falsità materiale o ideologica, il giudice civile ha il potere-dovere di farne rapporto al procuratore della Repubblica e, qualora egli ometta tale adempimento, le parti hanno facoltà di farne denuncia, ma non è proponibile contro tali atti la querela di falso civile, la cui esperibilità postula che il documento impugnato sia prodotto dalla parte e che questa possa disporre della sua utilizzazione, laddove i verbali del processo, destinati a documentare le attività in esso svolte, non possono essere dal processo eliminati, né in tutto né in parte, a discrezione delle parti, nessuna delle quali ha su di essi qualsiasi potere dispositivo.
Cass., massima sent. n. 2450 del 18.03.1999
Il ricorso in opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa non può essere inoltrato al pretore competente con plico postale, ma deve essere depositato presso la cancelleria di detto pretore con consegna "a mani" del cancelliere, considerato che tale deposito (mancando negli artt. 22 della legge 24 novembre 1981 n. 689 e segg. una disposizione derogatoria delle regole generali) costituisce il necessario strumento per portare all'esame del giudice adito l'atto d'impulso processuale, e che, inoltre, il deposito medesimo è effettuabile a mezzo del servizio postale solo in presenza di una specifica norma che preveda la relativa modalità in alternativa a quella della consegna diretta al cancelliere. Ne consegue l'impossibilità di configurare qualsiasi tipo di sanatoria in relazione ad un'attività inidonea "tout court" a realizzare la corrispondente fattispecie legale determinativa della proposizione del ricorso, a nulla rilevando, all'uopo, la eventuale costituzione in giudizio dell'Amministrazione e la sua eventuale difesa nel merito.