Quando, in seguito all'ordinanza che dichiara l'incompetenza del giudice adito per ragione di materia o per territorio nei casi di cui all'articolo 28, la causa nei termini di cui all'articolo 50 è riassunta davanti ad altro giudice, questi, se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede d'ufficio il regolamento di competenza.
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Giurisprudenza
Cass., massima ordinanza n. 21625 del 06.10.2006
Con la proposizione del regolamento di competenza la parte istante può direttamente ottenere dalla Corte di cassazione una pronuncia che rilevi l'erronea soluzione della questione di rito ed affermi la competenza del giudice adito, e tra le "questioni di competenza" si deve considerare ricompresa anche quella concernente la corretta applicazione dell'art. 38 cod. proc. civ., non potendosi, per converso, ritenere che l'inosservanza delle modalità e dei tempi di formulazione dell'eccezione e del rilievo dell'incompetenza di cui alla citata norma integri un generico errore sull'applicazione di una norma processuale, da dedurre con l'ordinario rimedio dell'appello.
Cass. massima sent. n. 9789 del 16.09.1995
Il regolamento di competenza può essere richiesto d'ufficio - atteso che l'esercizio del potere-dovere del giudice "ad quem" di rilevare l'eventuale sussistenza della propria incompetenza, ai sensi dell'art. 45 cod. proc. civ., trova il suo fondamento solo nella legge e non già in un potere dispositivo delle parti, di modo che non può rimanere precluso dall'acquiescenza delle parti stesse alla pronuncia del giudice "a quo" - anche quando il giudice successivamente adito ritenga di dover escludere la propria competenza in relazione alla ravvisata competenza di un terzo giudice anziché di quello adito per primo, sempre che il titolo di competenza in contestazione rientri fra quelli previsti dall'art. 45 cod. proc. civ. citato.
Cass., massima ordinanza n. 11185 del 07.05.2008
Quando - a seguito della declaratoria di incompetenza da parte del giudice adito - la causa prosegue in riassunzione davanti al giudice ritenuto competente, questi può rilevare, a sua volta, la propria incompetenza non oltre la prima udienza di trattazione, rimanendo altrimenti preclusa per lui la possibilità di chiedere il regolamento di competenza; né rileva, a tal fine, che una delle parti abbia riproposto l'eccezione nell'udienza di comparizione, perché la parte che dissente dalla declaratoria di incompetenza pronunciata dal giudice non ha altro potere che quello di impugnarla.