L'ordinanza che, pronunciando sulla competenza anche ai sensi degli articoli 39 e 40, non decide il merito della causa e i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell'articolo 295 possono essere impugnati soltanto con istanza di regolamento di competenza.
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Formulario: Regolamento necessario di competenza
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Giurisprudenza
Cass., massima sent. n. 5391 del 05.03.2009
La sentenza pronunciata in grado di appello che abbia deciso in via esclusiva su una questione di competenza è impugnabile solo con il regolamento necessario di competenza previsto dall'art. 42 c.p.c., con la conseguente inammissibilità del ricorso ordinario per cassazione, il quale, tuttavia, può convertirsi nel suddetto regolamento, a condizione che risulti proposto nel rispetto del termine prescritto dall'art. 47, secondo comma, c.p.c. ovvero in quello c.d. lungo di cui all'art. 327 c.p.c., in mancanza della comunicazione da parte della cancelleria della decisione sulla competenza, la cui prova è posta a carico della parte impugnante.
Cass., massima sent. n. 8354 del 03.04.2007
La sentenza non definitiva con la quale il giudice si sia limitato ad affermare la propria competenza (o, come nella specie, abbia escluso la sussistenza di litispendenza o continenza) è impugnabile unicamente con il regolamento di competenza nei modi e nei termini di cui all'art. 47 c.p.c., non essendo contro detta decisione ammessa riserva d'impugnazione differita, che è prevista soltanto per l'appello e per il ricorso ordinario in cassazione.
Cass., massima sent. n. 4730 del 12.05.1999
L'art. 42 c.p.c. (come sostituito, con decorrenza 1 gennaio 1993, dall'art. 6 della legge n. 353 del 1990) nel prevedere che i provvedimenti, con i quali il giudice disponga la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (a sua volta sostituito, con uguale decorrenza, dall'art. 35 della stessa legge n. 353 del 1990) possono essere impugnati soltanto con istanza di regolamento di competenza, riguarda, alla stregua del suo tenore letterale, soltanto i casi di sospensione necessaria, quali sono quelli delineati nella norma richiamata e concernenti situazioni di pregiudizialità fra cause. Il fondamento di tale ultima situazione è rinvenibile nel preventivo accertamento, con efficacia di giudicato, dell'oggetto di una controversia rispetto a quella di un altra.
Cass, massima sent. n. 297 del 14.01.1983
La determinazione della competenza deve farsi in base al contenuto della domanda giudiziale, la quale fissa l'oggetto della controversia, mentre le contestazioni sollevate dal convenuto sugli elementi posti a fondamento della domanda medesima, possono aver rilievo solo al fine di una pronuncia di rigetto nel merito, ma non incidere sull'individuazione del giudice competente.