Art. 2727 cc Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato.
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Giurisprudenza sull'art. 2727 cc
Cass., massima sent. n. 10313 del 28.05.2004
La natura giuridica della convenzione di abbonamento telefonico è quella del contratto per adesione di stampo privatistico, pur se integrato da norme speciali (che prevedono il sistema delle tariffe a contatore per la contabilizzazione del traffico) e norme regolamentari (che prevedono la regola della contabilizzazione a contatore centrale), con la conseguenza, in tema di riparto dell'onere probatorio, che l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti di traffico sulla base delle indicazioni del contatore centrale non si può risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta, senza che spieghi, all'uopo, influenza la scelta dell'utente di non chiedere il controllo del traffico telefonico, richiesta funzionale, in concreto, al conseguimento di finalità differenti.
Cass., massima sent. n. 1764 del 19.02.1998
L'accertamento di postumi permanenti, incidenti con una certa entità (in quanto l'invalidità cosiddetta micropermanente è una componente del danno biologico) sulla capacità lavorativa specifica, non comporta l'automatico obbligo del danneggiante di risarcire il danno patrimoniale (art. 2043 c.c.), conseguenza della riduzione della capacità di guadagno - derivante dalla ridotta capacità lavorativa, specifica e generica - e quindi di produzione di reddito, e perciò incombe al danneggiato la prova del lucro cessante - anche presuntiva, perché proiettato nel futuro, ma non in base ai criteri dettati dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1977 n. 39, norma eccezionale, applicabile solo per l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore (art. 18 della legge 24 dicembre 1969 n. 990) - mentre nella liquidazione del danno biologico, consistendo nell'evento della menomazione dell'integrità psicofisica della persona, può essere compresa la riduzione della capacità lavorativa generica, considerata però non come causa di mancato guadagno, ma come lesione del generico modo di essere del soggetto.
Cass., massima sent. n. 4496 del 24.02.2010
In caso di deposito bancario di titoli in amministrazione cointestato ai coniugi, i rapporti interni tra i depositanti sono regolati dall'art. 1298, secondo comma, cod. civ., sicché le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente. Per vincere la predetta presunzione, non è sufficiente la prova di aver avuto la proprietà e la disponibilità esclusiva del denaro utilizzato per l'acquisto dei titoli, valendo la cointestazione a rendere solidale il credito anche se il denaro sia immesso sul conto da uno dei cointestatari o da un terzo a favore di uno solo o di entrambi i coniugi, ed essendo, invece, dirimente la prova della pertinenza esclusiva, in base al titolo di acquisto, del denaro versato in capo a uno dei contestatari.