Art. 24 c.c. - Recesso ed esclusione degli associati

art. 24 c.c. - La qualità di associato non è trasmissibile, salvo che la trasmissione sia consentita dall'atto costitutivo o dallo statuto.

L'associato può sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

L'esclusione d'un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi; l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.
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Giurisprudenza sull'art. 24 c.c.
Cassazione, massima sentenza n. 6554 del 11.05.2001
Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.
Nelle associazioni non riconosciute, le modalità di recesso dell'associato non corrispondono necessariamente alla disciplina dettata al riguardo, per le associazioni riconosciute, dall'art. 24 c.c., trattandosi di norma derogabile dalla privata autonomia senza l'adozione di particolari forme. 

I cosiddetti enti non riconosciuti, quelli, cioè, sprovvisti della personalità giuridica - che ha l'effetto di conferire, in relazione alla disciplina della responsabilità, l'autonomia patrimoniale perfetta -, sono comunque dotati di soggettività giuridica, costituendo soggetti autonomi vuoi sul piano sostanziale, vuoi su quello processuale, con conseguente legittimazione a stare in giudizio, senza che debbano essere rappresentati dai propri associati (o soci, nel caso di società di persone). Tale impostazione deriva da un'interpretazione sistematica del diritto civile, che tiene conto, per un verso, dell'art. 2 della Costituzione, che garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, per l'altro, dello stesso dato codicistico, avuto riguardo alla nuova formulazione, risultante dalla legge n. 52 del 1985, dell'art. 2659 c.c., che comprende anche le associazioni non riconosciute - e le società semplici - tra i soggetti intestatari di beni immobili presso le conservatorie, nonché alla lettura estensiva, per la tutela dei componenti di qualsiasi formazione, dell'art. 24, terzo comma, cod. civ. stesso, in tema di esclusione degli associati solo per "gravi motivi".