Art. 23 c.p.c. - Foro per le cause tra soci e tra condomini



Per le cause tra soci è competente il giudice del luogo dove ha sede la società; per le cause tra condomini il giudice del luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi.

Tale norma si applica anche dopo lo scioglimento della società o del condominio, purché la domanda sia proposta entro un biennio dalla divisione.