Il giudice penale risolve ogni questione da cui dipende la decisione, salvo che sia diversamente stabilito.
La decisione del giudice penale che risolve incidentalmente una questione civile, amministrativa o penale non ha efficacia vincolante in nessun altro processo.
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Giurisprudenza sull'art. 2 c.p.p.
Cass., massima sent. n. 21063 del 12.05.2010
In tema di misure di prevenzione, sussiste il difetto assoluto di giurisdizione del giudice penale in favore del giudice civile in ordine alla domanda di rilascio promossa dal proprietario di un complesso immobiliare occupato dai beni del complesso aziendale di un'impresa confiscata in via definitiva.
Cass., massima sent. n. 20793 del 28.04.2009
In tema di misure di prevenzione, sussiste il difetto della giurisdizione penale, in favore di quella civile, a conoscere della controversia tra l'Agenzia del Demanio, alla quale è stato trasferito un immobile, a seguito di confisca disposta ai sensi dell'art. 2 ter L. n. 575 del 1965, ed il proprietario della pertinente area di sedime, in ordine all'esercizio dei diritti reali relativi ai suddetti beni.
Cass, massima sent. n. 15444 del 25.03.2010
In tema di misure di prevenzione, sussiste il difetto della giurisdizione penale, in favore di quella civile, a conoscere della controversia in ordine allo sfratto ordinato al locatario di un immobile dall'Agenzia del Demanio, alla quale il medesimo bene è stato trasferito a seguito di confisca definitiva disposta ai sensi dell'art. 2 ter L. n. 575 del 1965.
Cass., massima sent. n. 35325 del 16.05.2007
La sentenza civile si limita ad accertare una situazione controversa "iuxta alligata et probata", ma non sana le eventuali illiceità che ne abbiano condizionato l'esito; ne consegue che l'intangibilità degli effetti del giudicato civile è ancorata all'oggetto specifico della controversia civile, come delimitato dagli ordinari elementi costitutivi (soggetti, "petitum" e "causa petendi"), ma non impedisce, anche in difetto dell'esperimento dell'impugnazione straordinaria della revocazione, che in sede penale si proceda ad accertamenti di tipo diverso.
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Giurisprudenza sull'art. 2 c.p.p.
Cass., massima sent. n. 21063 del 12.05.2010
In tema di misure di prevenzione, sussiste il difetto assoluto di giurisdizione del giudice penale in favore del giudice civile in ordine alla domanda di rilascio promossa dal proprietario di un complesso immobiliare occupato dai beni del complesso aziendale di un'impresa confiscata in via definitiva.
Cass., massima sent. n. 20793 del 28.04.2009
In tema di misure di prevenzione, sussiste il difetto della giurisdizione penale, in favore di quella civile, a conoscere della controversia tra l'Agenzia del Demanio, alla quale è stato trasferito un immobile, a seguito di confisca disposta ai sensi dell'art. 2 ter L. n. 575 del 1965, ed il proprietario della pertinente area di sedime, in ordine all'esercizio dei diritti reali relativi ai suddetti beni.
Cass, massima sent. n. 15444 del 25.03.2010
In tema di misure di prevenzione, sussiste il difetto della giurisdizione penale, in favore di quella civile, a conoscere della controversia in ordine allo sfratto ordinato al locatario di un immobile dall'Agenzia del Demanio, alla quale il medesimo bene è stato trasferito a seguito di confisca definitiva disposta ai sensi dell'art. 2 ter L. n. 575 del 1965.
Cass., massima sent. n. 35325 del 16.05.2007
La sentenza civile si limita ad accertare una situazione controversa "iuxta alligata et probata", ma non sana le eventuali illiceità che ne abbiano condizionato l'esito; ne consegue che l'intangibilità degli effetti del giudicato civile è ancorata all'oggetto specifico della controversia civile, come delimitato dagli ordinari elementi costitutivi (soggetti, "petitum" e "causa petendi"), ma non impedisce, anche in difetto dell'esperimento dell'impugnazione straordinaria della revocazione, che in sede penale si proceda ad accertamenti di tipo diverso.