Il valore delle cause relative all'esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione.
[Nelle cause per finita locazione d'immobili il valore si determina in base all'ammontare del fitto o della pigione per un anno, ma se sorge controversia sulla continuazione della locazione, il valore si determina cumulando i fitti o le pigioni relativi al periodo controverso]*.
Il valore delle cause per divisione si determina da quello della massa attiva da dividersi.
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* comma abrogato dal 30 aprile 1995.
Qui trovi la tabella per la determinazione del contributo unificato
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