Art. 98 c.p.c. - Cauzione per le spese

[Il giudice istruttore, il pretore o il conciliatore, su istanza del convenuto, può disporre con ordinanza che l'attore non ammesso al gratuito patrocinio presti cauzione per il rimborso delle spese, quando vi è fondato timore che l'eventuale condanna possa restare ineseguita.

Se la cauzione non è prestata nel termine stabilito, il processo si estingue]*.


* Dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 67 23-29 novembre 1960 della Corte Costituzionale

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