Art. 258 c.p.c. - Ordinanza d'ispezione

L'ispezione di luoghi, di cose mobili e immobili, o delle persone [c.p.c. 118] è disposta dal giudice istruttore, il quale fissa il tempo, il luogo e il modo dell'ispezione [c.p.c. 202, 210, 421, 696; disp. att. c.p.c. 93].

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