Art. 1236 c.c. - Dichiarazione di remissione del debito


La dichiarazione del creditore di rimettere il debito [c.c. 1301, 1320] estingue l'obbligazione quando è comunicata al debitore [c.c. 1334], salvo che questi dichiari in un congruo termine di non volerne profittare [c.c. 1333, 2113, 2726].

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