Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte [preleggi 25; c.c. 782, 1328, 1330, 1333, 1335, 1401].
L'accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi [c.c. 1328, 1362, 2964].
Il proponente può ritenere efficace l'accettazione tardiva, purché ne dia immediatamente avviso all'altra parte [c.c. 1457].
Qualora il proponente richieda per l'accettazione una forma determinata, l'accettazione non ha effetto se è data in forma diversa [c.c. 1352].
Un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta [c.c. 1335, 1336].
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