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Art. 225 c.p.c. - Decisione sulla querela



Sulla querela di falso pronuncia sempre il collegio.

Il giudice istruttore può rimettere le parti al collegio per la decisione sulla querela indipendentemente dal merito. In tal caso, su istanza di parte, può disporre che la trattazione della causa continui davanti a sé  relativamente a quelle domande che possono essere decise indipendentemente dal documento impugnato.

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Giurisprudenza sull'art. 225 c.p.c.
Cass., massima sent. n. 12399 del 28.05.2007
La questione della rilevanza dell'eventuale falsità del documento, impugnato con la querela in via incidentale di cui all'art. 221 c.p.c., ai fini della decisione di merito è devoluta esclusivamente al giudice del merito e non a quello della querela, il cui unico compito è quello di affermare o negare la falsità dell'atto, come si evince dal disposto dell'art. 222 c.p.c., secondo il quale solo se il giudice istruttore valuta rilevante il documento in funzione della sentenza attinente al giudizio di merito può autorizzare la proposizione della querela.


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